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Sentenza

Sentenza n. 3866/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza numero 700/2025, emessa in data 19 novembre 2025, dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202601575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 500,00 per la carta elettronica del docente relativa all’anno scolastico 2024/25, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia, notificata il 19 novembre 2025 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere € 500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, per la carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione del docente. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non ha eseguito il pagamento, neppure parziale. L’Amministrazione si è costituita con una memoria di stile, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire informazioni sull’eventuale procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento, senza che risultassero pagamenti, neppure parziali. L’assenza di contestazioni ministeriali sull’an e sul quantum del credito ha confermato la fondatezza della domanda. Il Ministero è stato condannato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato ove dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato, ordinare l’esecuzione del titolo e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di un titolo giudiziale può essere preteso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nella fattispecie tale termine era decorso senza adempimento.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, ove dovuto, nella liquidazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, integra inottemperanza quando l’amministrazione non abbia effettuato il pagamento, neppure parziale.
  • Quando l’amministrazione resistente non contesta né l’esistenza né l’ammontare del credito portato dal titolo giudiziale e non documenta alcun adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia successiva all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a un’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • L’attività del commissario ad acta non comporta compenso quando rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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