Sentenza n. 1245/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare, del Provvedimento n. -OMISSIS- del 14.10.25, comunicato in pari data, con cui il Dirigente del Servizio Sportello Unico ediliza del Comune di Napoli ha denegato e rigettato la richiesta, contenuta nella diffida del 6.8.25, perchè, in esercizio del proprio potere di autotutela ex art. 21novies l. 241/90, voglia revocare il consolidamento della SCIA presentata dell'ing. -OMISSIS- il 27.5.2025 al Prot. -OMISSIS--2025, ricordando che l'inizio dei lavori è indicato al 14.10.25, diffidandolo, altresì, a voler provvedere ad inibire le opere ivi indicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Comune di Napoli all’istanza volta a impedire il consolidamento della SCIA presentata dal CTU per l’esecuzione di opere di demolizione di abusi edilizi
Esito
Favorevole al resistente (Comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Napoli ha respinto la diffida a esercitare l’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e a impedire il consolidamento della SCIA presentata dal CTU incaricato, in sede esecutiva civile, di demolire abusi realizzati su un cortile condominiale. La contestazione si inseriva in una precedente vicenda processuale: i ricorrenti avevano già sostenuto che la CILA/CILD non fosse titolo adeguato per gli interventi e il TAR aveva ritenuto necessario il ricorso al regime semplificato della SCIA ex art. 22 d.P.R. 380/2001. I ricorrenti hanno quindi contestato anche la sussistenza dei presupposti della SCIA sostitutiva e l’assenza di un previo nulla osta della Soprintendenza, chiedendo che il Comune impedisse il consolidamento del titolo. Il ricorso è stato deciso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto insussistente il fumus delle censure, rilevando che la SCIA contestata costituiva adempimento dell’ordinanza cautelare della stessa Sezione, che aveva giudicato necessario un titolo edilizio, seppure semplificato, per l’esecuzione delle demolizioni. Ha inoltre valorizzato il precedente giudicato civile che aveva imposto l’esecuzione delle opere, qualificate come atti dovuti, nonché la precedente sentenza della Sezione secondo cui tale giudicato non poteva essere impedito. È stata respinta anche la censura relativa all’assenza del previo parere della Soprintendenza, poiché, in relazione alla SCIA sostitutiva, la Soprintendenza aveva espresso un nuovo parere favorevole il 16 luglio 2025, già preannunciato da una nota del 25 giugno 2025. Il diniego comunale, fondato sull’assenza di ragioni per invalidare la SCIA trattandosi di demolizione di opere abusive oggetto di contenziosi civili, è stato ritenuto immune da censure. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore del Comune e del controinteressato, liquidate in 1.000 euro per ciascuno, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del potere di autotutela richiesto dai ricorrenti per impedire il consolidamento della SCIA; il giudice ha ritenuto legittimo il diniego comunale di esercitare tale potere.
art. 22 d.P.R. 380/2001
Il regime semplificato della SCIA è stato ritenuto il titolo edilizio necessario per gli interventi di demolizione controversi, in luogo della CILA/CILD.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La SCIA può essere ritenuta necessaria, anche in forma semplificata ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001, quando l’intervento edilizio da eseguire non è adeguatamente coperto da una CILA/CILD e richiede un titolo di maggiore consistenza.
- Non è legittimo impedire, mediante l’esercizio dell’autotutela amministrativa, l’esecuzione di opere imposte da un giudicato civile, quando l’intervento costituisce adempimento dovuto del comando giudiziale e risulta assistito dal necessario titolo edilizio.
- La contestazione della SCIA sostitutiva non è fondata sull’asserita mancanza di un previo parere paesaggistico quando la Soprintendenza abbia comunque espresso, in relazione alla nuova SCIA, un parere favorevole.
- Il diniego dell’amministrazione di esercitare l’autotutela sulla SCIA è legittimo quando, alla luce del contenuto dell’intervento e dei provvedimenti giudiziari che ne impongono l’esecuzione, non emergano ragioni concrete di invalidità del titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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