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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44500/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva ritenuto legittimo il divieto imposto dalla Direzione del carcere di svolgere i colloqui con la madre in lingua sinti-abruzzese, reclamando invece il diritto a colloqui in tale idioma (poiché la madre, a suo dire, non conosce l'italiano). Il ricorso denunciava violazione di diritti fondamentali e discriminazione linguistica, invocando gli artt. 125 e 666 c.p.p., gli artt. 2, 3 e 27(3) Cost., l'art. 6 CEDU e l'art. 17 delle regole penitenziarie europee.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il divieto dei colloqui in lingua sinti-abruzzese sia giustificato dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale di cui all'art. 41-bis, atteso che i colloqui in una lingua non compresa dal personale di sorveglianza potrebbero impedire l'intervento in caso di trasmissione di messaggi vietati. La decisione ha inoltre valorizzato l'acquisizione riferita dalla Direzione secondo cui i familiari, compresa la madre, comprendono l'italiano, sicché i colloqui possono svolgersi in italiano senza ledere diritti fondamentali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Il regime speciale di sorveglianza giustifica misure restrittive, comprese limitazioni pratiche sui colloqui per ragioni di sicurezza; la Corte ha ritenuto che la necessità di impedire comunicazioni illecite prevalga sulla richiesta di colloquio in lingua non compresa dal personale.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione alla disciplina dei provvedimenti cautelari e dei diritti processuali: la Corte non ha riscontrato violazione formale della normativa processuale richiamata dal ricorrente.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il giudizio sul provvedimento del magistrato di sorveglianza fosse adeguatamente motivato e non viziato.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Principi costituzionali di uguaglianza e dignità: la Corte ha valutato il richiamo a discriminazione linguistica come infondato in presenza della prova, non contestata, che i familiari comprendono l'italiano.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Richiamato in relazione alla funzione rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto che il diritto ai colloqui sia preservato, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza del regime speciale.

  • art. 6 CEDU

    Il richiamo al diritto a un giusto processo/diritto di difesa non è risultato decisivo: la Corte ha ritenuto che le garanzie sostanziali non siano state lese dal divieto linguistico, dato che il colloquio è assicurato in italiano.

  • art. 17 Regole penitenziarie europee

    La norma sulle relazioni familiari è stata considerata ma armonizzata con le misure di sicurezza; il diritto ai contatti è garantito se esercitabile in lingua compresa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come limite della riproduzione del motivo di ricorso; il ricorso è stato ammesso nei limiti di legge ma rigettato nel merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione indicati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le censure infondate rispetto a violazioni di legge o vizio di motivazione rilevabili in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma usata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • In regime 41-bis le esigenze di sicurezza possono giustificare limitazioni pratiche alle modalità dei colloqui (in particolare l'uso di lingue non comprese dal personale), quando ciò serva a prevenire trasmissioni illecite di messaggi.
  • Il detenuto che eccepisce l'illegittimità di un divieto di colloquio in una certa lingua deve fornire elementi concreti che smentiscano le dichiarazioni della Direzione (per esempio la non comprensione dell'italiano da parte dei familiari); mere affermazioni non sono sufficienti.
  • La garanzia del diritto ai colloqui si valuta nella sua sostanza: se i contatti familiari sono assicurati in una lingua comprensibile alle parti e al personale, la limitazione può ritenersi compatibile con i diritti fondamentali.
  • Le accuse di discriminazione linguistica richiedono prova della mancanza di alternative e dell'incapacità effettiva dei familiari di comunicare in italiano; altrimenti sono inconferenti.
  • In sede di legittimità la Corte verifica la regolarità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non riesamina liberamente il merito processuale o i fatti se la motivazione risultata è coerente e non manifestamente illogica.

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