Cassazione Civile, Ordinanza n. 25043/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
La società, in proprio e quale mandataria di un RTI, aveva impugnato davanti al giudice amministrativo l’esclusione da una procedura di gara per servizi integrati in immobili pubblici. L’esclusione era stata fondata sulla carenza del requisito di affidabilità professionale previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006, in ragione di due precedenti risoluzioni contrattuali disposte da Consip e da una ASL, motivate dal mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori e da condotte lesive dei loro diritti. La ricorrente sosteneva che tali fatti non integrassero un inadempimento grave, né un grave errore professionale, e che il giudice amministrativo avesse illegittimamente limitato il sindacato al solo profilo estrinseco della motivazione, rifiutando di valutare il contesto fattuale dell’inadempimento. Con il ricorso per cassazione deduceva la violazione degli artt. 111 Cost. e 110 c.p.a., prospettando un asserito rifiuto di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non attenga ai limiti esterni della giurisdizione, ma al modo in cui la giurisdizione amministrativa è stata esercitata, ossia ai limiti interni e alla valutazione delle circostanze di fatto poste a base del provvedimento di esclusione. Poiché in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. contro sentenze del Consiglio di Stato non sono deducibili errores in procedendo o in iudicando, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
la stazione appaltante può valorizzare precedenti gravi errori o inadempimenti idonei a incidere sull’affidabilità professionale dell’operatore economico ai fini dell’esclusione dalla gara
art. 111 Cost.
il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione, non per errori di merito o di procedura
art. 110 cod. proc. amm.
richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 111 Cost. per sostenere un preteso rifiuto di giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è esperibile soltanto per vizi che integrino un effettivo difetto di giurisdizione in senso esterno; non può essere usato per contestare la correttezza della valutazione giuridica o fattuale compiuta dal giudice amministrativo.
- La critica alla motivazione del giudice amministrativo, anche quando riguardi l’estensione del sindacato sui fatti posti a base del provvedimento, attiene ai limiti interni della giurisdizione e non consente il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
- In materia di esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità professionale, la stazione appaltante può fondare il provvedimento su precedenti gravi inadempimenti o risoluzioni contrattuali valutati come sintomatici di perdita del rapporto fiduciario.
- Quando il fatto storico posto a base dell’atto amministrativo è ritenuto non contestato, il controllo del giudice può riguardare la coerenza e non l’autonoma rivalutazione delle circostanze fattuali sottostanti.
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