Cassazione Penale, Ordinanza n. 06351/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La decisione riguarda un incidente in fase esecutiva nel quale il condannato chiedeva il riconoscimento della continuazione tra più reati già giudicati, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p. Il tribunale dell'esecuzione ha escluso il vincolo ritenendo decisivi il dato temporale e la natura dei fatti, letti come espressione di una scelta di vita deviante e non di un originario disegno criminoso unitario. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge, in modo sostanzialmente confutativo rispetto alla valutazione del giudice dell'esecuzione, sostenendo che gli elementi valorizzati non sarebbero incompatibili con la continuazione. Il ricorso, tuttavia, non indicava in modo specifico quale sarebbe stato lo scopo unitario delle condotte che il giudice avrebbe trascurato, né individuava reali illogicità della motivazione impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo congruo e lineare l'esclusione della continuazione, valorizzando la distanza temporale tra i reati e la loro natura sintomatica di una devianza abituale/di vita, incompatibile con un programma criminoso originariamente unitario. Ha quindi osservato che le censure erano meramente confutative e non evidenziavano vizi logici o violazioni di legge, anche perché mancava l'indicazione dello specifico fine unitario che avrebbe dovuto sorreggere la continuazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
identità del disegno criminoso
La continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un programma di vita delinquenziale o una generica propensione a delinquere.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un originario disegno criminoso unitario, già esistente al momento del primo reato, con programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi.
- La mera contiguità tra più reati, l'omogeneità delle violazioni o la similitudine del modus operandi sono indici utili ma non autosufficienti: devono essere valutati nel loro insieme e in funzione dell'accertamento di un programma criminoso unitario.
- Non è configurabile la continuazione quando gli episodi delittuosi esprimano, nel loro complesso, una generale propensione alla devianza o una scelta di vita delinquenziale, anziché l'esecuzione di un disegno precedentemente deliberato.
- L'apprezzamento degli indici sintomatici della continuazione è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di travisamento dei fatti.
- Nel ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione non sono sufficienti censure generiche o meramente confutative: occorre indicare specificamente gli elementi decisivi trascurati e lo scopo unitario delle condotte che si assume omesso dal giudice.
Come è indicizzato
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