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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25181/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano accusati di bancarotta per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare) per aver, nel dicembre 2012, conferito nella società LIFE s.r.l. l'appartamento costituente la loro abitazione principale (acquistato il 18/11/2011 con riserva di proprietà). L'immobile gravava di un debito residuo di € 402.155,27 che veniva accollato alla società già esposta per circa € 1.196.681, con aumento dell'indebitamento di oltre un terzo. La società non acquisiva piena proprietà (riserva di proprietà), gli imputati continuarono a occupare l'immobile versando saltuariamente € 1.000 mensili, mentre la società sosteneva onerosi ratei. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione sostenendo: 1) difetto del nesso causale tra l'operazione e il dissesto (anche perché il fallimento si è verificato cinque anni dopo e la situazione debitoria sarebbe peggiorata solo nel 2015); 2) assenza del dolo richiesto; 3) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha confermato la qualifica dell'operazione come 'dolosa' ai sensi dell'art. 223 L.F., ritenendo provato che il conferimento era intrinsecamente pericoloso (aumentava l'indebitamento, imponeva onerosi pagamenti alla società senza contropartita effettiva e gli imputati conservarono l'uso personale dell'immobile). La Corte ha affermato che non è necessario il dolo specifico volto a causare il fallimento: è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontà dell'operazione e prevedibilità del dissesto). Ha inoltre ritenuto irrilevante l'intervallo temporale tra l'operazione e il fallimento e ha confermato il rigetto delle attenuanti generiche sulla base della spregiudicatezza dell'operazione, del grave pregiudizio per i creditori e dell'assenza di gesti risarcitori. In definitiva: condanne per bancarotta da operazioni dolose confermate; ricorsi rigettati.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    Rileva la responsabilità per 'operazioni dolose' poste in essere dagli amministratori che, abusando dei poteri o violando i doveri di carica, compiono atti o complessi di atti intrinsecamente pericolosi per la salute economica dell'impresa; non è richiesto il dolo specifico diretto al fallimento, ma il dolo generico (consapevolezza e volontà dell'operazione e prevedibilità dell'evento dissesto).

  • art. 41 codice penale

    Principio del concorso di cause: il fatto che vi fosse una situazione preesistente che tendeva al dissesto non esclude la rilevanza causale dell'operazione dolosa che abbia aggravato o reso irreversibile il dissesto.

Massime di principio

  • Il trasferimento di beni personali alla società quando questa è già in gravissima situazione debitoria può costituire 'operazione dolosa' se aumenta l'indebitamento o impone oneri senza contropartita utile per la società.
  • Per la fattispecie di bancarotta da operazioni dolose non è necessario provare la volontà specifica di causare il fallimento: basta che l'autore abbia posto in essere volontariamente l'operazione e che il dissesto fosse prevedibile (dolo generico).
  • L'intervallo temporale tra l'operazione e il fallimento non interrompe il nesso causale: è sufficiente che l'operazione abbia contribuito ad aggravare o rendere irreversibile una crisi già in atto (concorso di cause, art. 41 c.p.).
  • La documentazione di interesse societario reale, valutazioni indipendenti, delibere formali del consiglio, studi di fattibilità e contropartite effettive riducono il rischio che un'operazione sia qualificata come dolosa; l'assenza di tali elementi e la conservazione dell'uso personale del bene sono indici contrari.
  • Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale di merito: rilevano la gravità dell'operazione, il pregiudizio per i creditori e l'eventuale comportamento riparatorio del reo.

Testo integrale

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