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Sentenza

Sentenza n. 2490/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202401150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sede distaccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza sull’istanza di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava il parere contrario della Soprintendenza relativo a un’istanza di condono edilizio ex legge n. 47/1985 per un fabbricato abusivo di due livelli, realizzato nel 1983 in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136, lett. c) e d), d.lgs. n. 42/2004 e ricadente in un Parco nazionale. Con il primo motivo deduceva l’erronea qualificazione della fattispecie come autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che si trattasse invece di condono edilizio disciplinato dall’art. 32 legge n. 47/1985. Con il secondo motivo sosteneva che il parere della Soprintendenza fosse tardivo e che si fosse formato il silenzio-assenso, assumendo che le richieste di integrazione documentale avessero prodotto soltanto la sospensione del termine e non la sua interruzione. Deduceva inoltre violazione degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17-bis l. n. 241/1990. Con il terzo motivo lamentava difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà e sviamento, sostenendo che il parere non avesse esplicitato le ragioni dell’incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici. Con il quarto motivo deduceva incompetenza e difetto di potere, poiché la Soprintendenza avrebbe fondato il diniego su valutazioni esclusivamente urbanistico-edilizie, estranee alle proprie attribuzioni, senza autonoma valutazione paesaggistica. Con il quinto motivo denunciava la violazione della circolare MiBACT n. 27/2011 e del principio di leale cooperazione, sostenendo che la Soprintendenza non avesse adeguatamente considerato la proposta favorevole del Comune.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la Soprintendenza aveva richiamato e applicato l’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e che, comunque, nella fattispecie era necessario il relativo parere, espresso negativamente. Ha escluso la tardività del parere e la formazione del silenzio-assenso, qualificando come legittime e aventi effetto interruttivo le due richieste di integrazione documentale, necessarie perché la documentazione inizialmente trasmessa non consentiva un esame completo della vicenda. Ha quindi ritenuto tempestivi sia il preavviso di rigetto sia il parere definitivo. Nel merito, il Collegio ha valorizzato la natura dell’intervento, consistente in una nuova costruzione abusiva con rilevante aumento volumetrico, realizzata in un’area già assoggettata a un vincolo di inedificabilità assoluta. Le richieste istruttorie e il preavviso erano diretti ad acquisire elementi idonei a dimostrare la compatibilità paesaggistica, ma tali elementi non erano stati forniti; inoltre, l’interessato non aveva presentato osservazioni dopo il preavviso. Per tali ragioni non si era formato alcun silenzio-assenso secondo la disciplina applicabile alla tipologia di abuso e le ulteriori censure sulla carenza di una specifica valutazione paesaggistica non potevano assumere rilievo nel caso concreto, considerata l’incompatibilità radicale dell’opera con il vincolo e con il divieto assoluto di edificazione. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Nel condono edilizio relativo a manufatti realizzati in area vincolata è necessario acquisire il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo; nel caso concreto, tuttavia, il parere paesaggistico è stato legittimamente espresso in senso negativo.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La Soprintendenza partecipa alla formazione del provvedimento paesaggistico con una funzione di cogestione del vincolo; il relativo parere è necessario e, quando la documentazione è incompleta, l’amministrazione può richiedere integrazioni istruttorie.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria è stata richiamata nel giudizio per distinguere la fattispecie, ma la decisione ha escluso che la diversa qualificazione prospettata dall’appellante incidesse sull’esigenza del parere negativo della Soprintendenza.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Il silenzio-assenso non si forma quando le richieste di integrazione documentale sono legittime e producono l’interruzione del termine, perché la documentazione disponibile non consente un esame compiuto della fattispecie.

  • art. 2, comma 7, l. 241/1990

    La richiesta di integrazioni documentali incide sul decorso del termine procedimentale quando è necessaria per completare l’istruttoria; nel caso concreto le richieste sono state ritenute legittime e con effetto interruttivo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato considerato tempestivo, essendo intervenuto prima della scadenza del termine, tenuto conto dell’effetto interruttivo delle richieste istruttorie.

  • art. 136, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico gravante sull’area costituiva un presupposto rilevante per la valutazione negativa dell’intervento abusivo.

Massime di principio

  • Nell’ambito del condono edilizio relativo a opere realizzate in area vincolata, l’acquisizione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica resta necessaria; la diversa qualificazione della fattispecie rispetto all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non elimina tale esigenza.
  • Le richieste di integrazione documentale formulate dalla Soprintendenza sono idonee a impedire la formazione del silenzio-assenso quando risultano legittime, pertinenti e necessarie per consentire un esame completo della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
  • Non si forma il silenzio-assenso sul parere paesaggistico quando il termine procedimentale è validamente inciso da richieste istruttorie e il parere definitivo interviene entro il termine così ricalcolato.
  • La realizzazione di una nuova costruzione abusiva con rilevante aumento volumetrico in un’area già sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta giustifica il parere paesaggistico negativo, senza che assumano rilievo decisivo censure generali sulla mancata analitica descrizione dei valori paesaggistici concretamente compromessi.
  • La Soprintendenza, nell’esercizio della funzione di cogestione del vincolo paesaggistico, può richiedere integrazioni e chiarimenti prima di esprimere il parere; il successivo diniego è legittimo quando l’istruttoria confermi l’incompatibilità dell’opera e l’interessato non fornisca elementi idonei a superarla.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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