Sentenza n. 13398/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 47048, conseguito in Spagna, finalizzato all’insegnamento per la classe di concorso ADSS- SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 15 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato telematicamente il 15 ottobre 2025 una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, finalizzata all’insegnamento per la classe di concorso ADSS. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero, nonostante fosse decorso il termine per la conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza concludere il procedimento né adottare un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in presenza di una formale istanza, della scadenza del termine procedimentale e dell’assenza di una decisione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi, qualora siano richieste integrazioni. Poiché dagli atti non risultava alcuna richiesta di integrazione né alcun provvedimento ministeriale, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il Ministero è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori 90 giorni e senza compenso. L’Amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
La scadenza del termine procedimentale, in presenza di un’istanza formale non definita, contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche l’eventuale termine per le integrazioni, il termine massimo complessivo è di quattro mesi.
Massime di principio
- La presentazione di una formale domanda di riconoscimento di una qualifica professionale, seguita dalla scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso, integra il silenzio-inadempimento e legittima l’azione avverso il silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni, richiedere se necessario le integrazioni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
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