Sentenza n. 4293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 23326/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, adottato dopo la revoca della sospensione dell'attività lavorativa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento interdittivo a contrarre adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 17 ottobre 2025, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la società ha dedotto error in iudicando, violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 81/2008, dell'art. 36-bis d.l. n. 223/2006, degli artt. 1-3 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere. Il provvedimento interdittivo era collegato a una precedente sospensione delle lavorazioni disposta dalla ASL Toscana il 4 luglio 2024 per violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. La sospensione era stata revocata il 30 giugno 2025, mentre l'interdizione era stata adottata il 17 ottobre 2025. L'appellante ha sostenuto che, venuto meno il provvedimento sospensivo, fosse venuto meno anche il presupposto dell'interdizione e che l'interdizione non potesse essere adottata dopo la revoca della sospensione. Sebbene l'interdizione fosse stata successivamente revocata, la società ha mantenuto l'interesse alla decisione per le conseguenze dell'atto sull'affidabilità futura nei confronti delle stazioni appaltanti e per la cancellazione dell'annotazione dal Casellario ANAC.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto persistente l'interesse alla decisione, nonostante la revoca sopravvenuta dell'interdizione, in ragione degli effetti reputazionali e della possibile incidenza sull'ammissione a future gare, nonché dell'annotazione nel Casellario ANAC. Nel merito ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR Lazio. Interpretando l'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, il Collegio ha ravvisato un nesso di stretta strumentalità tra il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa e il conseguente provvedimento interdittivo: quest'ultimo decorre dalla sospensione e dura per tutto il periodo della sospensione, sicché la revoca della sospensione determina il venir meno dell'efficacia dell'interdizione. Poiché, alla data del 17 ottobre 2025, la sospensione era già stata revocata, mancava il necessario antecedente logico-giuridico dell'interdizione, che non poteva pertanto essere adottata. È stata quindi annullata la misura interdittiva impugnata in primo grado. Le amministrazioni appellate sono state condannate solidalmente alle spese del doppio grado, liquidate in 3.000 euro per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
“per tutto il periodo di sospensione dall'attività lavorativa è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti”
Il divieto di contrattare e il conseguente provvedimento interdittivo sono strettamente strumentali e temporalmente commisurati al provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa; la revoca della sospensione fa venir meno l'efficacia dell'interdizione e impedisce che essa sia adottata successivamente.
art. 36-bis d.l. n. 223/2006
Norma indicata tra i motivi d'appello, ma non specificamente interpretata nella motivazione.
artt. 1-3 l. n. 241/1990
Norme indicate tra i motivi d'appello, ma non specificamente interpretate nella motivazione.
d.lgs. n. 36/2023
Richiamato nel provvedimento interdittivo per la definizione delle stazioni appaltanti; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il provvedimento interdittivo a contrarre previsto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 presuppone necessariamente l'esistenza e l'efficacia di un provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa adottato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
- La durata del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti deve coincidere con il periodo di efficacia della sospensione dell'attività lavorativa; il provvedimento interdittivo non può produrre effetti oltre tale periodo.
- La revoca della sospensione dell'attività lavorativa determina il venir meno dell'efficacia del provvedimento interdittivo collegato e impedisce all'amministrazione di adottare l'interdizione quando, al momento della sua emanazione, il provvedimento sospensivo sia già stato revocato.
- La revoca sopravvenuta del provvedimento impugnato non determina necessariamente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando l'atto abbia prodotto effetti reputazionali o annotazioni in banche dati pubbliche idonei a incidere sull'affidabilità dell'operatore e sulla partecipazione a future procedure di gara.
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