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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Illegittimità dell'avviso di accertamento - Legittimità dell'appello successivo al passaggio in giudicato intervenuto dopo la sentenza di primo grado

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima nella parte in cui imponeva al ricorrente il pagamento di una somma già definitivamente accertata nei confronti di altro soggetto. È stata inoltre ritenuta ammissibile la deduzione in appello del successivo passaggio in giudicato, non trattandosi di una nuova eccezione preclusa ma di una circostanza sopravvenuta successivamente alla decisione di primo grado.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché pretendeva il pagamento di una somma già accertata in via definitiva nei confronti di un soggetto diverso. In appello è stata inoltre fatta valere la circostanza del successivo passaggio in giudicato della decisione relativa all'altro soggetto. Tale deduzione non costituisce una domanda o eccezione nuova vietata dall'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, poiché il giudicato si è formato dopo la sentenza di primo grado e, quindi, non poteva essere valutato dal giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.

    Il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello non impedisce di dedurre un fatto sopravvenuto, quale il passaggio in giudicato intervenuto dopo la sentenza di primo grado, che non poteva essere allegato o valutato in precedenza.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è illegittimo se pretende dal contribuente una somma già definitivamente accertata nei confronti di un altro soggetto, quando ciò comporta una duplicazione o un'imputazione soggettivamente errata della pretesa tributaria.
  • Il giudicato formatosi dopo la sentenza di primo grado può essere fatto valere in appello, perché la sua deduzione riguarda una circostanza sopravvenuta e non una nuova eccezione soggetta alla preclusione dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992.
  • Per valutare la legittimità della pretesa fiscale occorre verificare sia l'identità della somma richiesta sia il soggetto nei cui confronti essa è stata definitivamente accertata.
  • La definitività di un accertamento o di una decisione giudiziaria nei confronti di un soggetto non consente automaticamente all'Amministrazione di richiedere la stessa somma a un soggetto diverso, salvo una specifica e valida base giuridica di responsabilità.

Testo integrale

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