Sentenza n. 5465/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento: - della Determinazione n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità dell''Assistenza Sociale, ivi compresi gli allegati A e B, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione degli importi dovuti dall'impresa, nonché i decreti ministeriali e l'accordo Stato-Regioni posti a fondamento della quantificazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto, a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, domanda di annullamento della determinazione della Regione Autonoma della Sardegna che aveva quantificato gli importi asseritamente dovuti, nonché dei decreti del Ministero della Salute, del decreto interministeriale e dell'accordo Stato-Regioni richiamati nell'epigrafe. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere provveduto al pagamento degli importi secondo le modalità previste dalla legge e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, ritenendo che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Il pagamento effettuato dalla ricorrente, infatti, costituiva una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda di annullamento, originariamente proposta per evitare qualsiasi pagamento. Tuttavia, il pagamento rendeva certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, poiché aveva fatto venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni, individuate nelle peculiarità delle questioni trattate e nell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese di lite per eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere, in una domanda di annullamento, presuppone che l'amministrazione abbia annullato d'ufficio gli atti impugnati o che sia comunque intervenuta una concreta soddisfazione della pretesa azionata; il mero pagamento dell'importo richiesto non è, di per sé, satisfattivo della domanda demolitoria proposta per evitare il pagamento.
- Il pagamento dell'importo oggetto della controversia può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto conseguire dall'annullamento degli atti impugnati.
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