Cassazione Penale, Sentenza n. 6416/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora in Genova relativa ai reati contestati (falsificazione di testamento olografo): si sosteneva l'insussistenza e l'inaffidabilità dei gravi indizi di colpevolezza (attacco alle consulenze grafologiche della pubblica accusa e della parte civile, e produzione di una consulenza tecnica di parte dell'ing. Quatrale che ne evidenziava vizi metodologici), nonché l'assenza delle concrete e attuali esigenze cautelari: si deduceva l'irrilevanza delle vicende pregresse, la novità costituita dalle dimissioni da presidente del sindacato e l'estraneità dell'attività svolta presso il "CAF ConFael" alle condotte contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure dirette in realtà a sindacare il merito delle valutazioni del Tribunale sul peso degli indizi (violazione del divieto di revisione del merito in sede di legittimità). Ha confermato che il Tribunale ha fornito motivazione adeguata e priva di vizi logici circa la sussistenza dei gravi indizi (anche in considerazione delle dichiarazioni dei testi, dei rilievi sulle condizioni fisiche della presunta testatrice e dei documenti sequestrati presso l'indagato) e ha ritenuto infondate le doglianze sulla consulenza dell'ing. Quatrale. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate: le vicende pregresse e la funzione residua dell'indagato presso il CAF ConFael possono integrare un concreto pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione: le censure non possono comportare sindacato di merito sulle valutazioni di fatto e sugli apprezzamenti probatori compiuti dal giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 125 cod. proc. pen.
Rimessa in relazione alle censure sulla motivazione e sulle garanzie difensive sollevate dal ricorrente; la Corte non ha riscontrato violazioni formali tali da annullare il provvedimento
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme di procedimento invocate dalla difesa relative all'assunzione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi decisivi
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme procedurali contestate (indicazione degli specifici motivi di impugnazione); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o prive di specificità
art. 274 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dalla difesa in relazione alle formalità di impugnazione; non ha determinato annullamento
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa nell'insieme delle norme di impugnazione; non ha trovato ostativo il rigetto del ricorso
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari personali citata nelle doglianze; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione sulle esigenze cautelari da parte del Tribunale
art. 546 cod. proc. pen.
Norma sulle impugnazioni e motivazione richiamata tra gli strumenti invocati dalla difesa; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse motivato sufficientemente
art. 491 cod. pen.
Norma del codice penale relativa a falsità in atti (richiamata tra i reati contestati); la valutazione del fondamento indiziario è rimessa al giudice di merito
art. 476 cod. pen.
Norma penale relativa a falsità di scrittura privata o testamento, richiamata tra i reati contestati
art. 482 cod. pen.
Ulteriore disposizione penale richiamata nella contestazione relativa a falsificazioni testamentarie
art. 24 Cost.
Richiamata dalla difesa in tema di tutela giurisdizionale; la Corte non ha ritenuto violata la garanzia in esame
art. 111 Cost.
Richiamata in relazione ai principi del giusto processo invocati dalla difesa; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da annullare il provvedimento
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito riesaminare il merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice del merito: le censure che puntano a rinnovare la valutazione degli indizi sono inammissibili
- La mera produzione di una consulenza tecnica di parte che contesta la metodologia delle consulenze concordi non è di per sé sufficiente a neutralizzare le valutazioni del giudice se questi fornisce motivazione adeguata e coerente
- Il giudice del riesame non è tenuto a confutare dettagliatamente tutte le deduzioni difensive: è sufficiente una motivazione logica che evidenzi le ragioni del convincimento e che abbia considerato i fatti decisivi
- Le dichiarazioni dei testi e gli esiti di perquisizioni e sequestri possono avere autonoma rilevanza indiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
- Le dimissioni da una carica rilevante possono essere un elemento di novità, ma non necessariamente escludono il pericolo di reiterazione se l'indagato mantiene posizioni o attività che possono offrire occasioni per il reato
- Quando si discute la concretezza e attualità delle esigenze cautelari il giudice può fondarsi su un insieme di elementi (pregresse condotte, ruoli e documentazione) purché la motivazione sia congrua e logica
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