Sentenza n. 2536/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento del 6 gennaio 2023, prot. -OMISSIS-, con cui il Questore di -OMISSIS- ha revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. 674024 – O; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo adottata dal Questore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto d'armi disposta ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS, deducendo la violazione degli artt. 11 e 41 TULPS e l'assenza dei presupposti per la misura. Ha sostenuto che, trattandosi di potere discrezionale, l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria particolarmente approfondita, mentre si sarebbe limitata a prendere atto di una segnalazione relativa a fatti di lesioni personali aggravate e minacce, senza ulteriori adeguati accertamenti. Il ricorrente ha inoltre prodotto il provvedimento di archiviazione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti. Nel corso del giudizio è stata prospettata anche l'improcedibilità per mancata impugnazione di un eventuale provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi; tuttavia, dagli atti non risultava che tale procedimento si fosse concluso con l'adozione del divieto.
La decisione
Il TAR ha anzitutto escluso l'improcedibilità, rilevando che non risultava adottato il provvedimento di divieto di detenzione di armi, la cui mancata impugnazione avrebbe potuto determinare la sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito ha respinto il ricorso. L'amministrazione di pubblica sicurezza deve verificare, indipendentemente dall'esito del procedimento penale, l'affidabilità del titolare e l'assenza di elementi indicativi di possibile abuso delle armi. I fatti oggetto della segnalazione, consistenti in lesioni personali aggravate e minacce ai danni di un terzo, sono stati ritenuti idonei, per la loro natura, a offendere l'incolumità personale e a esprimere una capacità di abuso, costituendo quindi un concreto sintomo di pericolosità sociale sufficiente a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità. L'archiviazione del procedimento penale non ha inciso sulla legittimità della revoca, poiché il giudizio penale di responsabilità e il procedimento amministrativo di revoca del titolo di polizia hanno natura e finalità diverse: il primo accerta ex post la responsabilità secondo il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mentre il secondo opera in chiave preventiva e prognostica sulla base del criterio del più probabile che non. Inoltre, l'archiviazione era intervenuta per remissione della querela conseguente a un bonario componimento, e non per accertata insussistenza dei fatti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 TULPS
La revoca o il diniego del titolo di polizia può fondarsi sulla valutazione dell'inaffidabilità del richiedente o titolare e sul difetto di garanzie circa il non abuso delle armi.
art. 43 TULPS
La valutazione dell'affidabilità personale costituisce presupposto per il mantenimento della licenza di porto d'armi.
art. 41 TULPS
È richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di prospettare alle parti la possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento presupposto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca di un titolo di polizia relativo alla detenzione o al porto di armi può essere legittimamente fondata su una valutazione prognostica di inaffidabilità e di possibile abuso delle armi, anche prima e indipendentemente dalla definizione del procedimento penale relativo ai fatti valutati dall'amministrazione.
- Nel procedimento amministrativo volto alla revoca di un titolo di polizia, fatti segnalati come lesioni personali aggravate e minacce nei confronti di un terzo possono costituire, per la loro obiettiva attitudine a ledere l'incolumità personale, concreti indici di capacità di abuso delle armi e di pericolosità sociale.
- L'archiviazione del procedimento penale non impone di per sé l'annullamento della revoca del porto d'armi, poiché l'accertamento penale della responsabilità e la valutazione amministrativa preventiva dell'affidabilità hanno oggetto, finalità e regole probatorie differenti.
- La valutazione amministrativa di inaffidabilità ai fini della revoca del titolo di polizia può essere compiuta secondo il criterio del più probabile che non, mentre l'accertamento penale della responsabilità richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- L'archiviazione per remissione della querela e bonario componimento, non essendo fondata sull'accertata insussistenza dei fatti, non esclude l'autonoma rilevanza amministrativa degli stessi nella valutazione dell'affidabilità del titolare di armi.
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