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Sentenza

Sentenza n. 611/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 1351/2024, pubblicata il 28.05.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 04.06.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalle parti ricorrenti – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto di Becci Maria Chiara, Summa Rosmunda, Tinelli Serena, Leogrande Antonella, Perrucci Loredana, Lanzo Silvia, Corrado Domenico, Ranaldo Pasqualina, Negro Francesco, Piccolo Lucrezia, Parlato Erika, Evangelio Concetta, Perrone Ivana e Acquasanta Mariangela all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (Becci), per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 (Summa), per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (Tinelli), per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (Leogrande), per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (Perrucci), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (Lanzo), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (Corrado), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (Ranaldo), per l’anno scolastico 2021/2022 (Negro), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (Piccolo), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (Parlato), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (Evangelio), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (Perrone) e per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (Acquasanta) oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione; condanna il resistente ai conseguenti adempimenti”. e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 1351/2024, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 4 giugno 2024, con la quale era stato riconosciuto a ciascun docente il diritto all'attribuzione di una carta elettronica del valore di 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, oltre interessi o rivalutazione. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito la sentenza nei confronti di tutti i ricorrenti tranne una docente, Ranaldo Pasqualina, alla quale non risultavano ancora attribuite tre carte relative agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per le posizioni integralmente soddisfatte e l'accoglimento dell'ottemperanza per la posizione ancora ineseguita, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ritualmente proponibile il ricorso di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il rispetto dei termini processuali, nonché del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. Ha ribadito che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, è distinto dall'esecuzione civile e che l'esecuzione dell'ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari. Poiché l'Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa di gran parte dei ricorrenti durante il giudizio, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente a tali posizioni. Per la posizione di Ranaldo Pasqualina, rimasta ineseguita, il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni. Il commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice, non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Consente il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ne ha verificato il rispetto quanto alla proposizione del ricorso e alla comprovata esistenza del giudicato.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Impone il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nei procedimenti camerali, requisito ritenuto rispettato dal TAR.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    Trova applicazione limitatamente alle posizioni dei ricorrenti la cui pretesa è stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione nelle more del giudizio.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato quale criterio per porre le spese processuali a carico del Ministero soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate alla vicenda sostanziale definita dalla sentenza.
  • L'esecuzione dell'ordine contenuto in una pronuncia giudiziale costituisce un dovere inderogabile della pubblica amministrazione destinataria, nonché dei suoi rappresentanti e funzionari.
  • Quando la pretesa azionata in ottemperanza viene integralmente soddisfatta dall'Amministrazione durante il giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione già soddisfatta; se l'esecuzione è solo parziale, il giudice deve ordinare l'adempimento residuo.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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