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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26634/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: 1) presunta nullità per mancato rispetto del termine minimo di comparizione per la citazione a giudizio in appello (si sostiene che la notifica è stata tentata il 25/04/2023 per l'udienza del 04/05/2023 e che quindi non è stato rispettato il termine minimo previsto, anche in relazione alla riforma Cartabia che avrebbe introdotto un termine di 40 giorni); 2) violazione delle regole sulla notificazione e delle vane ricerche, poiché il verbale dei Carabinieri attestava che l'imputato era stato contattato telefonicamente e aveva fornito un nuovo domicilio e disponibilità a ricevere l'atto, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuare ulteriori ricerche prima di dichiararne l'irreperibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura preclusa: la violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601 c. 3 cod. proc. pen. è qualificata come nullità a regime intermedio sanabile se non tempestivamente eccepita e, non essendo stata dedotta nei termini, non può essere sollevata in Cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura infondata: la notifica era stata tentata al domicilio eletto dove l'imputato non è stato reperito; le informazioni fornite informalmente dall'imputato via telefono circa un nuovo indirizzo non imponevano ulteriori ricerche, atteso il regime speciale delle notificazioni al domicilio eletto (artt. 161 e ss.), e la dottrina delle Sezioni Unite conferma che è sufficiente l'attestazione del mancato reperimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Il termine a comparire per la citazione in appello costituisce regola sulle modalità di esecuzione della notificazione; la sua violazione costituisce nullità di regime intermedio sanabile se non tempestivamente eccepita

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al verbale di vane ricerche; la Corte distingue il regime delle notificazioni al domicilio eletto (art. 161 e ss.) dall'istituto delle vane ricerche previsto per la prima notificazione

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Sistema alternativo per notificazioni al domicilio dichiarato o eletto: è sufficiente l'attestazione del mancato reperimento nel domicilio eletto per ricorrere alle forme alternative di notificazione

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Riguarda le notificazioni della prima citazione e richiede indagini più ampie per dichiarare l'irreperibilità; non è direttamente applicabile alle notificazioni presso il domicilio eletto

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Nullità assoluta per omessa notifica o per notificazione in forma tale da risultare inidonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto; la Corte indica che tale nullità non sussiste per mere violazioni delle modalità di esecuzione

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Rinvio ai termini per la impugnazione delle nullità: le nullità che possono essere sanate devono essere eccepite nei termini indicati, altrimenti si considerano sanate

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Collegato all'art. 180 per la disciplina delle nullità e della loro sanabilità

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Prevede la possibile sanatoria delle nullità che non comportano la lesione del diritto di difesa quando non tempestivamente dedotte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente anche al versamento in favore della Cassa delle ammende

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia)

    Richiamato rispetto all'eventuale introduzione di un nuovo termine minimo di comparizione (40 giorni); la Corte ha ritenuto però irrilevante la questione ai fini del decisum, lasciandola sullo sfondo

Massime di principio

  • La violazione del termine a comparire per la citazione in appello (art. 601 c.3) è una nullità di regime intermedio: se non eccepita tempestivamente nei gradi previsti viene sanata e non può essere fatta valere in Cassazione
  • Le notificazioni al domicilio eletto/dichiarato seguono il regime degli artt. 161 e ss.: è sufficiente l'attestazione del mancato reperimento nel domicilio eletto per utilizzare forme alternative di notificazione, senza obbligo di indagini estensive per accertare l'irreperibilità come nelle prime notificazioni (art. 157)
  • Le informazioni fornite informalmente dall'imputato (es. contatto telefonico con nuovo indirizzo) non impediscono l'applicazione del regime del domicilio eletto né impongono automaticamente nuove ricerche: l'ufficio può ritenere validamente eseguite le vane ricerche
  • Occorre distinguere sempre tra "omessa citazione" (nullità assoluta insanabile) e violazioni delle modalità esecutive della notificazione (nullità sanabile); la qualificazione influisce sulla possibilità di impugnare successivamente
  • Per la difesa: se si ritiene viziata la notifica o insufficiente la citazione, l'eccezione va sollevata tempestivamente nei termini processuali (in appello o per tempo) per evitare la decadenza e l'inammissibilità in sede di legittimità
  • Nel dubbio sulla correttezza delle notificazioni al domicilio eletto, considerare di depositare tempestivamente un'elezione di domicilio aggiornata o diffidare formalmente la controparte per preservare i diritti processuali

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