Cassazione Penale, Sentenza n. 42446/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 28/04/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza irrevocabile del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 06/06/2003, con cui Cirillo era stato condannato per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di T.L.E.. Il ricorrente sosteneva che ricorresse l'ipotesi di inconciliabilità di giudicati (art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.) per via di pronunce assolutive riguardanti altri soggetti (in particolare Maggio Gaetano) e che tali pronunce incidessero sul numero e sull'esistenza stessa della fattispecie associativa; in subordine chiedeva che fosse valutata la potenzialità di nuovi elementi probatori e una diversa ricostruzione del ruolo del ricorrente (art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.), nonché una riconsiderazione della presunta confessione resa dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha confermato il principio secondo cui l'"inconciliabilità" tra sentenze irrevocabili va valutata in base all'obiettiva incompatibilità dei fatti accertati e non dalla mera esistenza di una sentenza assolutoria in un diverso procedimento o di una assoluzione del medesimo imputato per fatti diversi. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della revisione, l'assoluzione di Maggio Gaetano e altre pronunce che riguardano fatti distinti rispetto all'oggetto della sentenza impugnata; ha escluso che la rielaborazione critica del ruolo del ricorrente e la rivalutazione di dichiarazioni già conosciute costituiscano "prova nuova" idonea alla revisione. Ha inoltre richiamato che una analoga istanza era già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 30078-18 dell'8/02/2018. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo dell'atto impugnato: l'ordinanza impugnata è quella prevista dall'art. 634 c.p.p. che disciplina l'istruttoria e le decisioni in materie di revisione; nel caso ha riguardato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione.
art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
La Corte interpreta la lettera a) nel senso che l'"inconciliabilità" rilevante per la revisione richiede l'obiettiva incompatibilità dei fatti accertati nelle diverse decisioni; non è sufficiente una sentenza assolutoria avente ad oggetto fatti differenti o la semplice diminuzione del numero degli imputati se non incide sui medesimi fatti essenziali su cui si fonda la condanna.
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiede la presenza di 'prova nuova' non valutabile nel processo precedente; la Corte ha ritenuto che le proposte di diversa ricostruzione del ruolo del ricorrente e la rivalutazione di dichiarazioni già acquisite non costituiscono prova nuova idonea alla revisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente di condannare il proponente dell'istanza alle spese processuali e, in presenza di colpa nella formulazione dei motivi, a una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al traffico di stupefacenti: la sentenza di assoluzione richiamata dal ricorrente riguardava una fattispecie distinta (detenzione di stupefacenti in container) e pertanto è stata ritenuta non pertinente rispetto alla revisione della sentenza che concerneva l'associazione per il contrabbando di T.L.E..
art. 80 D.P.R. n. 309/1990
Aggravante richiamata nella sentenza assolutoria menzionata; comunque ritenuta estranea al giudizio di revisione perché relativa a fatti diversi.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228 conv. L. 15/2022
Disposizioni procedurali che consentono il trattamento cartolare del procedimento; il giudizio in Cassazione è stato trattato in tale forma ai sensi di queste norme.
Massime di principio
- L'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili ai fini della revisione richiede una incompatibilità oggettiva dei fatti accertati: una sentenza assolutoria in un diverso procedimento è rilevante solo se concerne gli stessi fatti essenziali su cui si fonda la condanna impugnata.
- Una pronuncia assolutoria su terzi non incide automaticamente sull'esistenza o sul numero degli associati a meno che non sia dimostrato che quella pronuncia distrugge la ricostruzione fattuale centrale della sentenza da revisionare.
- Per costituire motivo di revisione la nuova prova deve essere effettivamente 'nuova' e non una mera rielaborazione o diversa valutazione di elementi già emersi nel processo originario.
- Il giudice dell'ammissibilità verifica se gli elementi proposti hanno la potenzialità di introdurre un giudizio rescissorio; tuttavia richieste generiche o basate su confronti valutativi non sufficientemente specificati sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- Un precedente rigetto per gli stessi motivi riduce significativamente le probabilità di successo di ulteriori istanze identiche; bisogna prospettare elementi obiettivamente nuovi rispetto alle istanze già respinte.
- Le istanze di revisione infondate o redatte in modo generico possono comportare condanne alle spese e sanzioni (ammenda) a carico del proponente.
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