Cassazione Civile, Ordinanza n. 16767/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sindacato)
La controversia
Un sindacato di categoria aveva proposto ricorso davanti al giudice del lavoro contro una delibera della Giunta regionale che, in relazione al mancato raggiungimento di un nuovo accordo integrativo regionale per la specialistica ambulatoriale, aveva sospeso e accantonato la parte economica integrativa dell'accordo regionale del 2007. Il sindacato sosteneva che la sospensione fosse illegittima perché l'Accordo collettivo nazionale del 2015 consentiva di sospendere solo il compenso collegato alla figura del referente AFT, succeduta al responsabile UCAD, e non tutte le voci economiche integrative previste dall'accordo regionale precedente. Dopo il declino di giurisdizione del giudice ordinario e la riassunzione davanti al TAR, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio conflitto di giurisdizione ritenendo che la controversia appartenesse al giudice ordinario. Il tema sottoposto alla Corte riguardava dunque la corretta individuazione del giudice competente in una lite sull'interpretazione ed efficacia di clausole di contrattazione collettiva integrativa nel settore della medicina convenzionata, a fronte di un atto regionale che ne dava esecuzione.
La decisione
La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che la controversia non investisse un'attività autoritativa della pubblica amministrazione, ma la corretta applicazione e interpretazione di previsioni negoziali contenute in accordi collettivi nazionali e integrativi, con incidenza su diritti soggettivi nascenti dall'autonomia contrattuale. Ha quindi dichiarato che la lite rientra nell'ambito dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva e, più in generale, alle vicende della contrattazione, compresa quella integrativa. Nessuna statuizione sulle spese, perché il regolamento di giurisdizione era stato sollevato d'ufficio e le parti non avevano svolto difese in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 40 d.lgs. 165/2001
richiamato come base normativa della contrattazione collettiva e integrativa nel pubblico impiego; la controversia relativa a tali procedure è attratta alla giurisdizione ordinaria
art. 63 d.lgs. 165/2001
controversie "relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40"
devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie attinenti alle vicende della contrattazione collettiva, inclusa quella integrativa, anche quando si discuta dell'efficacia o dell'interpretazione di clausole
art. 64 d.lgs. 165/2001
conferma sistematica che al giudice ordinario spettano anche le controversie sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi; la menzione della contrattazione nazionale non esclude i contratti integrativi
art. 3, comma 4, Accordo collettivo nazionale 17 dicembre 2015
richiamato dalla delibera regionale come norma procedimentale e temporale per la sospensione di componenti economiche integrative in caso di mancato accordo
art. 4, comma 3, Accordo collettivo nazionale 17 dicembre 2015
interpretato dalla parte ricorrente come limite alla sospensione, riferita alle sole competenze economiche direttamente collegate alla mancata istituzione delle nuove forme aggregative territoriali
Massime di principio
- Le controversie che riguardano l'interpretazione, l'efficacia o l'applicazione di accordi collettivi, anche integrativi, attengono a situazioni di diritto soggettivo e vanno devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La locuzione legislativa "relative alle procedure di contrattazione collettiva" va intesa in senso non restrittivo, come comprensiva di tutte le vicende della contrattazione, dalle trattative alla conclusione e all'esecuzione dell'accordo.
- La devoluzione al giudice ordinario non dipende dal solo dato formale della contestazione delle procedure negoziali, ma dal contenuto sostanziale della controversia, quando il nucleo della lite sia il contrasto tra determinazioni adottate e clausole regolatrici del rapporto.
- Il fatto che la controversia riguardi un accordo integrativo e non un contratto collettivo nazionale non esclude la giurisdizione ordinaria; la disciplina dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 si estende anche alla contrattazione di livello subordinato.
- Quando la pubblica amministrazione opera nell'ambito di rapporti negoziali e non esercita poteri autoritativi, la lite non appartiene alla giurisdizione amministrativa ma a quella ordinaria.
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