Sentenza n. 483/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art.31 del DPR 380/2001 n. 218 del 13 settembre 2024, notificata in data 4/5 novembre 2024 al sig. ERCOLANO ANTONINO; - della nota del 19 luglio 2024 di avvio del procedimento afferente l’adozione di provvedimenti repressivi e/o sanzionatori in materia urbanistica edilizia e tutela paesaggistica, notificata a mezzo messo notificatore in data 24 luglio 2024; - e per quanto occorrer possa di ogni altro provvedimento precedente e/o successivo comunque collegato e/o connesso a quelli soprarichiamati non conosciuti dalla parte ricorrente e allo stesso pregiudizievoli; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 aprile 2025: - del provvedimento A3513F1 - Reg_Prot - 0023884 - Uscita 11 aprile 2025 a firma del Dirigente, Dott. Di Martino, avente ad oggetto <<nullità e sospensione lavori di cui all’istanza c.i.l.a. Prof.66157 del 17/09/2024 e succ. Int.prot. 70725 del 30/09/2024 - pratica ed. N.362/24 proprietà sita alla via Nastro Verde 83, in ditta Ercolano Antonino>>, depositato dal comune agli atti del ricorso principale in data 11 aprile 2025 e successivamente notificato al ricorrente in data 17 aprile 2025; - e, per quanto occorrer possa, della nota interna a firma del Dirigente, dott. De Martino, del 17 ottobre 2024 e diretta al difensore dell’Ente depositata in atti solo in data 4 febbraio 2025 ma mai comunicata al ricorrente nonché di ogni altro provvedimento precedente e/o successivo comunque collegato e/o connesso a quello sopra impugnato e non conosciuti dalla parte ricorrente e alla stessa pregiudizievoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate senza titolo su terreno agricolo, nonché successiva declaratoria comunale di inefficacia/nullità della CILA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, concernente un deposito per attrezzi agricoli, opere di contenimento di terrazzamenti e un parapetto in legno, realizzati su area agricola paesaggisticamente vincolata e senza i necessari titoli. Ha dedotto sviamento e violazione dell'art. 97 Cost., sostenendo che l'ordinanza fosse stata strumentalmente adottata per ostacolare la realizzazione di una stazione radio base autorizzata all'esito di conferenza di servizi; difetto di istruttoria e motivazione, per il mancato esame della CILA presentata successivamente e della parziale rimozione della baracca; erronea qualificazione delle opere di contenimento e recinzione come interventi soggetti ad autorizzazione, anziché come edilizia libera o opere di ingegneria naturalistica; violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis l. 241/1990, per il mancato adeguato esame delle osservazioni presentate. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo atto comunale dell'11 aprile 2025, qualificato come declaratoria di nullità, inefficacia o sospensione della CILA relativa alla demolizione della baracca e al completamento di interventi di ingegneria naturalistica, deducendo violazione della partecipazione procedimentale, carenza di potere e erronea qualificazione delle opere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha applicato il principio tempus regit actum, affermando che la legittimità dell'ordinanza deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. La successiva e tardiva notificazione può incidere, al più, sull'efficacia dell'atto qualora nel frattempo sia mutata la situazione di fatto, ma non ne determina l'illegittimità originaria. Poiché al momento dell'adozione le opere abusive non erano state rimosse e la CILA era successiva all'ordinanza, l'ordine di ripristino risultava legittimo. Il giudice ha ritenuto accertata la realizzazione di plurime opere prive dei necessari titoli in area agricola sottoposta a particolare tutela urbanistica e paesaggistica. Ha escluso lo sviamento e il difetto di istruttoria, rilevando che l'ordine di demolizione è atto vincolato e necessitato, sicché non richiede una motivazione autonoma sulle ragioni di interesse pubblico diverse dal ripristino della legalità violata; tale interesse è insito nell'ordinato svolgimento dell'attività edilizia e nella tutela del territorio. Le opere di contenimento dei terrazzamenti e il parapetto, pur riconducibili all'ingegneria naturalistica, non sono state qualificate come edilizia libera: per dimensioni e incidenza sui luoghi modificavano la delimitazione dei fondi, comportavano movimentazione del terreno in area vincolata e richiedevano il previo titolo paesaggistico. Inoltre, avendo un'altezza di ritenuta superiore a 1,5 metri e rilevanza per la pubblica incolumità, necessitavano della verifica o del deposito sismico. È stata respinta anche la censura partecipativa, poiché il ricorrente aveva partecipato al procedimento e le sue osservazioni erano state adeguatamente esaminate e disattese. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili: l'atto comunale di declaratoria di inefficacia, nullità o improcedibilità della CILA non ha natura provvedimentale, ma costituisce un mero avviso sulla regolarità delle opere, privo di esecutorietà e forza inibitoria; pertanto non è configurabile una autonoma azione impugnatoria per inesistenza di un atto amministrativo lesivo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base dell'ordine di demolizione e ripristino adottato per opere realizzate in assenza di titolo.
artt. 27 e ss. d.P.R. 380/2001
Fondano il potere repressivo edilizio e la natura vincolata dell'ordine di demolizione, non subordinato alla specifica motivazione su un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla sua violazione è stata respinta poiché il ricorrente aveva partecipato al procedimento e le osservazioni erano state adeguatamente considerate.
Allegato A, punto A.26, d.P.R. 31/2017
interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili
La disposizione non è stata ritenuta applicabile alle opere contestate, poiché esse modificavano la delimitazione dei fondi e incidevano significativamente sui luoghi sotto il profilo paesaggistico.
art. 94-bis d.P.R. 380/2001
È stato richiamato per ritenere necessaria la verifica o il deposito sismico in relazione a opere di contenimento del terreno rilevanti per la pubblica incolumità.
comma 2, art. 2-quater Regolamento regionale Campania n. 4/2010
È stato richiamato unitamente all'art. 94-bis d.P.R. 380/2001 per la necessità della verifica o del deposito sismico delle opere di contenimento aventi altezza di ritenuta superiore a 1,5 metri.
d.lgs. 42/2004
Rileva quale disciplina del vincolo paesaggistico gravante sull'area interessata dagli interventi.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum; una notifica tardiva può incidere sull'efficacia dell'atto, ma non sulla sua legittimità originaria, salvo gli effetti di eventuali mutamenti sopravvenuti della situazione concreta.
- L'ordine di demolizione previsto dalla disciplina edilizia per opere abusive è un provvedimento vincolato e necessitato: una volta accertata l'assenza del titolo edilizio, l'amministrazione non deve motivare su uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistico-edilizia, poiché tale interesse è insito nella tutela dell'ordinato sviluppo del territorio.
- Le opere di ingegneria naturalistica non rientrano automaticamente nell'edilizia libera o nelle ipotesi di esenzione dall'autorizzazione paesaggistica; quando, per dimensioni e caratteristiche, modificano la delimitazione dei fondi, comportano significativa movimentazione del terreno e incidono sui luoghi in area vincolata, richiedono il previo titolo paesaggistico.
- Le opere di contenimento del terreno aventi altezza di ritenuta superiore a 1,5 metri, quando presentano rilevanza per la pubblica incolumità, sono soggette agli adempimenti di verifica o deposito sismico previsti dalla normativa tecnica e regionale.
- L'atto con cui il comune dichiara inefficace, nulla, improcedibile o comunque irregolare una CILA non ha, di per sé, natura provvedimentale né efficacia inibitoria o esecutoria; trattandosi di un mero avviso sulla non regolarità delle opere, la sua autonoma impugnazione è inammissibile per inesistenza di un atto amministrativo lesivo e per carenza di interesse.
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