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Sentenza

Sentenza del 20/03/2024 n. 876 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione per imposta di registro relativo al decreto ingiuntivo n. xxxx/2018 (€ 19.423,00). La ricorrente ha dedotto la decadenza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 76 DPR 131/1986, lamentando che tra l'emissione del decreto immediatamente esecutivo (18.05.2010) e la notifica dell'avviso (11.12.2020) siano trascorsi oltre dieci anni. L'Ufficio ha contestato sostenendo che l'avviso riguardava esclusivamente la posizione del fideiussore, per il quale il decreto sarebbe divenuto esecutivo solo nel gennaio 2018, e che inoltre l'enunciazione della fideiussione nel decreto integra un atto enunciato soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 22 DPR 131/1986.

La decisione

La Corte territoriale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso. Ha ritenuto che il dies a quo per la decadenza decorre dalla data di emissione del decreto immediatamente esecutivo (18.05.2010) e non dalla successiva efficacia esecutiva nei confronti del singolo fideiussore. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità che impedisce la duplice tassazione di un unico titolo giudiziale che condanna più soggetti alla stessa somma. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in € 3.200,00.

Norme richiamate

  • art. 76 DPR 131/1986

    Riferito dalla ricorrente come norma che determina la decadenza dell'azione amministrativa dopo il decorso del termine (oltre dieci anni). La Corte ha ritenuto fondato il motivo basato sulla decorrenza decennale a partire dall'emissione del decreto.

  • art. 22 DPR 131/1986

    L'Ufficio ha invocato questa norma per sostenere che le disposizioni enunciate (la fideiussione) fossero soggette a tassazione separata. La Corte ha ritenuto che, alla luce della natura unitaria del decreto e della giurisprudenza della Cassazione, non si configuri duplice tassazione a fronte di un unico titolo giudiziale che condanna più soggetti al pagamento della stessa somma.

  • art. 37 DPR n. 1131/1986 (citato testualmente)

    "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"

    La Corte ha richiamato tale disposizione per affermare che il presupposto dell'imposta di registro è l'esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, indipendentemente dall'efficacia esecutiva verso i singoli coobbligati.

  • art. 15 D.P.R. 633/1972 e art. 8, lett. b) Tariffa, Parte I

    Utilizzati dall'Ufficio per il calcolo dell'imposta (applicazione dell'aliquota 3% su interessi), richiamati nei fatti ma non decisivi rispetto alla questione della decadenza temporale e della duplicazione della tassazione.

  • Cass. civ., sent. n. 12480/2018 (giurisprudenza)

    Richiamata per sostenere che il presupposto dell'imposta è l'esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione e che ciò non dipende dall'efficacia esecutiva successiva.

  • Cass. civ., sent. n. 3501/2011; Cass. 2696/2003; Cass. 3572/1998; Cass. 9007/1992 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza costante secondo cui un decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale sia il fideiussore al pagamento della stessa somma non può essere soggetto a duplice tassazione poiché costituisce un unico effetto giuridico.

Massime di principio

  • Il dies a quo per la decadenza dell'azione amministrativa di liquidazione/accertamento relativa a un titolo giudiziale immediatamente esecutivo decorre dalla data di emissione del titolo stesso, non dalla data in cui diventa esecutivo rispetto a singoli coobbligati.
  • Un unico titolo giudiziale che condanna più soggetti alla stessa prestazione non può essere tassato più volte: la registrazione e la relativa imposizione fiscale seguono l'unitarietà dell'effetto giuridico del decreto.
  • La rilevanza ai fini dell'imposta di registro è l'esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, non la sua efficacia esecutiva nei confronti di ciascun sottosoggetto.
  • L'enunciazione di atti o pattuizioni (es. fideiussioni) all'interno di un decreto non determina automaticamente una tassazione separata se l'atto giudiziale mantiene un unico effetto giuridico unitario.
  • L'Amministrazione finanziaria deve rispettare i termini di decadenza previsti dalla normativa; in contestazioni simili occorre verificare con attenzione il dies a quo rilevante (data di emissione del titolo) prima di notificare avvisi a distanza di anni.

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