Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/03/2024 n. 1111 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 10XXXXXXXXXXXX notificata il 20.11.2015 relativa a IRAP anno 2012 derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 (modello IRAP/2013). Dedotte nullità e vizi: nullità/irritualità della costituzione di Equitalia, illegittimità della notifica via PEC (mancata conformità e mancata attestazione di conformità all'originale; mancanza della busta di trasporto e firma digitale), difetto di motivazione (art. 3 L.241/1990, art. 7 L.212/2000), omissione del contraddittorio preventivo, mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella (art. 12 DPR 602/1973; art. 21-septies L.241/1990), invocazione dello stato di necessità/forza maggiore (art. 6, comma 5, D.lgs. 472/1997), vizi nel calcolo degli interessi e nelle sanzioni.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Il Collegio ha ritenuto regolare la notifica via PEC in presenza della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), valida la copia per immagine/PDF allegata alla PEC se non espressamente disconosciuta, non decisiva la mancata sottoscrizione autografa del ruolo o della cartella se l'atto è comunque riferibile all'ente emittente e reso esecutivo tramite validazione informatica; sufficiente la motivazione della cartella per richiamo alla dichiarazione e all'avviso bonario; il contraddittorio preventivo non è dovuto in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la causa di forza maggiore per crisi di liquidità non è stata dimostrata; calcolo interessi e sanzioni considerati corretti. Condanna dell'appellante alle spese di giudizio per complessivi € 3.600,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Norma che consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente liquidazione/iscrizione a ruolo; la cartella impugnata deriva da tale procedura e la motivazione può essere assolta dal richiamo alla dichiarazione stessa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4

    "Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo"

    La sottoscrizione può essere sostituita dalla validazione informatica centralizzata: la mancata firma autografa non determina automaticamente la nullità se il ruolo è comunque riferibile e reso esecutivo tramite sistema.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; il modello non richiede la sottoscrizione dell'esattore ma l'intestazione e gli elementi minimi indicativi.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (3° comma)"

    Principio di sanatoria per il raggiungimento dello scopo della notifica: se l'atto ha effettivamente raggiunto il destinatario e lo scopo comunicativo, la nullità formale può essere sanata.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e art. 21-septies

    Art. 3 (obbligo di motivazione) e disposizioni sugli elementi essenziali: tuttavia il vizio di motivazione della cartella si valuta in relazione alla sua capacità di consentire al contribuente di comprendere an e quantum; l'art. 21-septies invocato non determina nullità automatica se l'atto è comunque riferibile all'ufficio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 6 comma 5 e art. 7

    Art. 6, comma 5: prevede il contraddittorio preventivo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la Corte ha ritenuto che non sia sempre obbligatorio quando la cartella deriva dal mero mancato pagamento di imposte dichiarate. Art. 7 concerne la motivazione e obblighi informativi.

  • D.lgs. 7 settembre 2005, n. 235 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD), art. 1 (lett. i-ter, i-quinquies) e art. 22, comma 3

    "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico ... hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta."

    La notifica via PEC può validamente contenere una copia per immagine (PDF) della cartella cartacea; tale copia ha efficacia probatoria salvo disconoscimento espresso del destinatario.

  • D.P.R. 7 aprile 2005, n. 68 (regole PEC), artt. 5-6

    Disciplina la procedura di notificazione via PEC mediante la 'busta' del gestore e la ricevuta di avvenuta consegna (RAC): la RAC fonda presunzione di ricezione, gravando sul destinatario l'onere di provare irregolarità pregiudizievoli.

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5

    Prevede l'esimente per forza maggiore in materia sanzionatoria; la giurisprudenza richiede prova di evento esterno, imprevedibile e inevitabile e l'adozione di misure idonee per reperire risorse: la mera crisi di liquidità non basta.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e d.l. 34/2023 (convertito con L. 56/2023), art. 1, commi 194-199

    Disciplina la definizione agevolata e gli adempimenti per perfezionarla; il deposito presso la segreteria del giudice della copia della domanda e del versamento entro i termini è condizione per estinzione del processo: il mancato deposito ha fatto proseguire il giudizio nel caso di specie.

  • Codice civile, art. 1335 e art. 2697

    Art. 1335: la ricevuta di PEC produce presunzione di ricezione; art. 2697: onere della prova grava su chi deduce i fatti (es. l'appellante per provare forza maggiore o irregolarità).

Massime di principio

  • La notifica via PEC è valida se provata la ricevuta di avvenuta consegna (RAC); tale ricevuta produce una presunzione di ricezione che il destinatario deve contrastare con prove specifiche di irregolarità.
  • La cartella trasmessa come copia per immagine (PDF) allegata alla PEC è idonea e ha efficacia probatoria se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta; la mancanza di una attestazione formale di conformità non invalida automaticamente la notifica.
  • La mancata sottoscrizione autografa del ruolo o della cartella non comporta necessariamente la nullità dell'atto se l'atto è riferibile all'organo emittente e la sottoscrizione è sostituita dalla validazione informatica secondo le norme vigenti.
  • L'obbligo del contraddittorio preventivo per controlli automatizzati (art. 36-bis) sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se la cartella riguarda imposte dichiarate e non versate e c'è stato un avviso bonario senza riscontro, il contraddittorio preventivo non è sempre necessario.
  • Il contenuto motivazionale della cartella può risultare adeguato mediante il richiamo alla dichiarazione cui si riferisce e ad avvisi precedenti (es. avviso bonario): la motivazione va valutata in funzione della sua capacità di consentire al contribuente di comprendere an e quantum della pretesa.
  • L'invocazione della forza maggiore o stato di necessità per giustificare il mancato pagamento richiede prova stringente di evento esterno, imprevedibile e inevitabile e dell'adozione di misure ragionevoli per reperire risorse; la mera crisi di liquidità dovuta a ritardi dei pagamenti non è di per sé sufficiente.
  • Per beneficiare di strumenti agevolativi (es. definizione agevolata) è essenziale rispettare i termini e gli adempimenti di deposito anche in sede giudiziaria; il mancato deposito della documentazione richiesta può impedire l'estinzione della controversia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.