Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06177/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello affermando che le condotte per le quali sono stati condannati per estorsione dovevano essere qualificate, alla luce delle prove, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Le censure principali riguardano (i) la titolarità dei macchinari oggetto delle pretese (i ricorrenti sostengono che fossero beni personali di Collia e dunque la richiesta di denaro era una pretesa legittima), (ii) l'esistenza di crediti da lavoro vantati da Collia verso la Gran Forno s.r.l. e la conseguente rilevanza di tali pretese, (iii) l'asserito travisamento e/o omissione di valutazione di conversazioni intercettate e documenti (es. transazione con la curatela, e-mail del curatore) che proverebbero la legittimità delle pretese, (iv) la mancanza del dolo specifico in capo a Muscò, che avrebbe agito nell'interesse esclusivo di Collia e senza perseguire un profitto indebito, e (v) vizi nella motivazione della determinazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello, dopo l'annullamento con rinvio, ha adeguatamente affrontato i punti indicati dalla sentenza rescindente e ha motivato in modo non contraddittorio e non manifestamente illogico la qualificazione dei fatti come estorsione (art. 629 cod. pen.). In particolare, la Corte ha condiviso la valutazione che le minacce erano funzionali a ottenere un profitto indebito (il pagamento per l'uso di macchinari che la Corte ha ritenuto distratti dalla massa fallimentare) e non a soddisfare pretese giuridicamente tutelabili. Sono state confermate la qualificazione di estorsione per Collia e Muscò, l'esclusione di alcune aggravanti, il riconoscimento dell'aggravante ai sensi dell'art. 112, primo comma, n. 2, cod. pen. (contestata a Collia), il vincolo di continuazione tra i reati ascritti a Collia, la recidiva reiterata specifica per Muscò e la misura delle pene come determinata in appello (con i relativi effetti sulle pene accessorie). La Corte ha inoltre respinto i profili di travisamento della prova e ha dichiarato infondati i motivi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che l'annullamento per vizio di motivazione non impone al giudice del rinvio un vincolo sostanziale di risultato: è consentito pervenire nuovamente alla condanna se la motivazione del giudice del rinvio è diversa, congrua e priva dei vizi contestati.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La Corte conferma che le condotte sono state correttamente qualificate come estorsione, essendo le minacce dirette ad ottenere un profitto indebito (pagamento per l'uso di macchinari ritenuti distratti dalla massa fallimentare).

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    La Corte esclude l'applicabilità di questa fattispecie perché, a suo giudizio, la pretesa era indebita e la condotta minatoria aveva natura estorsiva; il mero esercizio di una pretesa legittima non è riscontrato nelle prove valutate.

  • art. 112, primo comma, n. 2, cod. pen.

    Riconosciuta come aggravante nei confronti di Collia; la Corte ha motivato l'applicazione o l'esame di tale aggravante in conformità ai fatti ritenuti accertati.

  • art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen.

    Citata nella sentenza di merito (esclusa in concreto nella valutazione), la Corte ha esaminato le aggravanti indicate e motivato le esclusioni e le conferme.

  • art. 219 L. fall. (art. 219 l. fallimentare)

    presente nel testo come riferimento all'aumento di pena per reati fallimentari

    La Corte ha computato un unico aumento per i reati fallimentari contestati, giustificandone la misura in relazione alla complessiva gravità e reiterazione delle condotte.

  • art. 133 cod. pen. (parametri per la determinazione della pena)

    La Corte ha ritenuto correttamente esercitato il discrezionale bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'art. 133, motivando lo scostamento dalla pena minima in base a gravità, intensità del dolo e personalità dell'imputato.

  • art. 29 cod. pen. (interdizione dai pubblici uffici)

    La durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è stata ritenuta coerente con la pena inflitta e giustificata dalla motivazione.

  • art. 69, ultimo comma, cod. pen. (effetti della recidiva)

    La Corte osserva che l'attribuzione di effetto alla recidiva reiterata impone l'esito del bilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo e giustifica il peggior trattamento sanzionatorio attribuito a Muscò.

  • Sezioni Unite Filardo (giurisprudenza)

    presente nel testo come principio di distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni

    La Corte ha applicato i criteri fissati dalle Sezioni Unite (c.d. Filardo) per distinguere tra esercizio legittimo di diritti e condotte estorsive, ritenendo che qui ricorra l'estorsione.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite Suraci, Pizzone, Calibè

    citazioni giurisprudenziali presenti nel testo

    Riferimenti usati per orientare la valutazione delle aggravanti, del bilanciamento sanzionatorio e della recidiva; la Corte ha richiamato tali principi e li ha ritenuti rispettati nella motivazione d'appello.

Massime di principio

  • Quando si contestano condotte come estorsive vs. esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il giudice valuta in concreto se la pretesa fosse lecita e azionabile: riferimenti occasionali a crediti non bastano se la dinamica dimostra che le minacce miravano a ottenere un profitto indebito.
  • La stipula di una transazione con la curatela fallimentare non costituisce automaticamente riconoscimento di proprietà altrui: una transazione è una rinuncia reciproca a pretese e può essere interpretata come scelta cautelativa del curatore per evitare contenziosi.
  • Le prove intercettate devono essere valutate nel contesto complessivo: conversazioni che collegano esplicitamente le richieste di denaro all'uso dei macchinari rafforzano l'interpretazione estorsiva, soprattutto se vi è pagamento di acconti che dimostrano efficacia intimidatoria.
  • In sede di Cassazione la censura per travisamento della prova ha limiti stringenti: il sindacato è ammesso solo per l'accertamento di un 'incontrovertibile' errore di trasposizione del dato probatorio, non per rivalutare meramente la credibilità o l'apprezzamento delle fonti.
  • Dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può nuovamente giungere alla condanna purché la motivazione sia nuova, congrua e risponda ai punti indicati dalla sentenza rescindente; non esiste un divieto di risultato ma solo un divieto di riutilizzare la stessa motivazione viziata.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente insufficiente, contraddittoria o illogica; richieste risarcitorie o offerte non sempre incidono sul giudizio di gravità quando prevalgono elementi che mostrano reiterazione e gravità del fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.