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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15139/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di proscioglimento emessa dal GIP del Tribunale di Cremona del 22/05/2023 con la quale ABRAHAM KENNETH veniva assolto dal reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa per l'ottenimento del reddito di cittadinanza). Il motivo centrale del ricorso era l'erronea applicazione della legge penale per omessa attivazione, da parte del giudice dell'udienza preliminare in rito abbreviato, dei poteri di integrazione probatoria d'ufficio disciplinati dall'art. 441, comma 5, c.p.p.: il GIP aveva disposto l'acquisizione di documentazione INPS ritenuta necessaria ma non aveva provveduto personalmente all'acquisizione, né imposto l'adempimento al PM o ad altri soggetti; la sentenza di proscioglimento si era fondata sul non valore probatorio delle copie analogiche acquisite e sulla mancata acquisizione degli originali, senza che il giudice avviasse gli opportuni accertamenti d'ufficio.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello di Brescia per un nuovo giudizio. La Corte ha affermato il principio secondo cui, se il giudice in sede di abbreviato ha ordinato integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, c.p.p., non può poi assolvere per carenza di acquisizione delle prove quando la responsabilità dell'incompiuta acquisizione è del pubblico ministero: il giudice ha l'obbligo di esercitare i poteri officiosi e procurarsi le prove necessarie (anche mediante acquisizione diretta o citazione di soggetti responsabili). Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e dei precedenti di legittimità che individuano i limiti e i doveri dell'esercizio di tali poteri. Ha inoltre chiarito le conseguenze procedurali in caso di ricorso del PM (anche ricorso per "saltum" in Cassazione e trasmissione alla Corte d'Appello per il giudizio di merito).

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la truffa per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche (es. reddito di cittadinanza); qui è il reato ascritto all'imputato e rilevante per la determinazione della possibilità di impugnazione.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'abbreviato il potere (e, se la prova è indispensabile, il dovere) di disporre l'integrazione probatoria d'ufficio; se il giudice ha ordinato acquisizioni non può rimandare l'adempimento al comportamento del PM senza attivare i propri poteri officiosi.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite come fonte del potere del giudice di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova d'ufficio, anche in assenza di acquisizioni pregresse.

  • art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.

    Ribadisce che la facoltà delle parti di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta integra; l'esercizio d'ufficio del giudice non soppianta i diritti probatori delle parti.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale di ragionevole durata del processo e garanzie processuali richiamato dalla Corte per bilanciare il potere del giudice di integrare d'ufficio le prove con i limiti del contraddittorio.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso immediato per Cassazione ("ricorso per saltum"); la Corte ha ricordato che, ove il PM proponga ricorso per cassazione, in caso di annullamento segue la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello competente per il giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato, se il giudice dispone l'integrazione probatoria ex art. 441, comma 5 c.p.p., ha l'obbligo di provvedere all'acquisizione delle prove necessarie o di attivare i poteri d'ufficio qualora il PM non adempia; non può limitarsi ad assolvere per mancata acquisizione imputabile al PM.
  • Il potere del giudice di disporre prove d'ufficio (art. 507 c.p.p. e giurisprudenza delle Sezioni Unite) sussiste anche quando le parti non hanno chiesto specifici mezzi di prova, purché l'iniziativa sia necessaria e circoscritta agli elementi utili e decisivi per la decisione.
  • La mancata esercitazione dei poteri di integrazione probatoria, o la mancata motivazione sul perché tali poteri non siano stati esercitati, può determinare la nullità della sentenza per violazione di legge.
  • Nel valutare la completezza degli atti in sede di abbreviato il giudice può ordinare acquisizioni anche riguardanti la ricostruzione del fatto e la sua attribuibilità, ma deve evitare esplorazioni probatorie estranee allo stato degli atti.
  • Se il PM impugna la sentenza di proscioglimento, l'azione può svolgersi tramite appello o ricorso per "saltum" in Cassazione; in caso di annullamento per vizio procedurale gli atti vengono trasmessi alla Corte d'Appello competente per un nuovo giudizio.

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