Cassazione Penale, Sentenza n. 31867/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa ai periodi 7/8/2014-18/8/2014 e 29/9/2014-20/4/2015. L'arresto era stato disposto nell'ambito di un'indagine per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo di elementi passivi fittizi per importi superiori a 5 milioni di euro tramite "cartiere" Spot Service s.r.l. e Eurocom s.r.l.). Il G.I.P. revocò la misura il 18/8/2014, il Tribunale del riesame di Ancona la ripristinò il 29/9/2014 e la misura fu eseguita fino al 20/4/2015. Il procedimento penale si concluse con assoluzione pronunciata il 12/4/2019 per "perché il fatto non costituisce reato". La Corte territoriale, nel rigettare la domanda di riparazione, aveva ritenuto sussistente colpa grave del Mormile sulla base del comportamento imprudente e della ripetuta relazione esclusiva con società risultate "cartiere" e di precedenti contestazioni analoghe riguardanti una altra società a lui riconducibile (E-Key s.r.l.). Il ricorrente contestava la valutazione cronologica, l'interpretazione delle verifiche (compresa l'iscrizione VIES) e la presunta contraddittorietà rispetto all'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ritenendo sussistente la colpa grave del Mormile e il nesso causale tra tale condotta e l'adozione della misura cautelare. La Corte di Cassazione ha richiamato la consolidata distinzione tra giudizio penale di merito e giudizio di riparazione e ha ritenuto legittima e non manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito sulla macroscopica imprudenza nell'intrattenere rapporti commerciali esclusivi e anomali con soggetti qualificati come "cartiere". Conseguentemente il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000
Norma penale richiamata come titolo dell'accusa (utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti); nel giudizio di riparazione costituisce il contesto fattuale su cui si valutano gli elementi indiziari che hanno motivato la misura cautelare
Codice di procedura penale
Regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha valutato l'esclusione dell'indennizzo per la sussistenza di dolo o colpa grave dell'interessato ai sensi della norma
Codice civile
Richiamati i principi di autodifesa e responsabilità che giustificano l'applicazione del principio di autosufficiente diligenza e dell'obbligo di cautela nelle relazioni economiche
Archivio VIES (sistema di scambio di informazioni IVA)
L'iscrizione nel VIES non è, di per sé, prova sufficiente della regolarità dell'operazione; non esonera dall'obbligo di ulteriori verifiche se sussistono elementi anomali
Giurisprudenza consolidata della Cassazione
Sez. 4, n. 3359/2016 (La Fornara); Sez. 4, n. 41396/2016 (Piccolo); Sez. U, n. 34559/2002; Sez. 4, n. 42729/2007; Sez. 4, n. 8914/2014 (Dieni)
Principi richiamati: il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito; il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta abbia avuto carattere di dolo o colpa grave idonea a generare la falsa apparenza di responsabilità penale; la colpa grave può emergere anche da comportamenti extraprocessuali e da grave negligenza
Massime di principio
- Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: un'assoluzione penale non impedisce che venga riconosciuta la colpa grave in sede di riparazione
- Rapporti commerciali esclusivi e massivi con soggetti structuralmente inadeguati o qualificati come "cartiere", uniti a condizioni economiche anomale, possono essere valutati come macroscopica imprudenza idonea a escludere il diritto all'indennizzo
- L'iscrizione di una controparte in un archivio ufficiale (es. VIES) non esonera l'operatore dall'obbligo di una diligenza rafforzata quando permangono elementi oggettivi di anomalia
- La contemporaneità di contestazioni fiscali non elimina automaticamente l'obbligo di prudenza: ciò che conta è la concreta conoscibilità e l'oggettiva ragionevolezza del comportamento dell'operatore
- Una difesa processuale coerente non basta a escludere la colpa grave se, valutando ex ante la condotta, emergono evidenti omissioni di diligenza e verifiche preventive non compiute
- Per ridurre il rischio di esclusione dell'indennizzo, gli operatori economici devono documentare adeguate verifiche di due diligence (es. controlli sulla reale struttura aziendale, riscontri su capacità operative, congruità dei prezzi e dell'organizzazione) in presenza di fornitori o clienti che presentano anomalie
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