Sentenza del 20/01/2023 n. 1875 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la pronuncia della Commissione Tributaria regionale che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta (Omissis). Le censure principali erano: errata esclusione dell'esterovestizione della AGC Srl (ossia mancata individuazione della sede effettiva in Italia) e conseguente applicazione della normativa italiana; erronea qualificazione della responsabilità tributaria dei soci per l'anno contestato; mancato esame di fatti decisivi sulla qualità di soci di A.A. e B.B.; mancata valutazione dell'acquiescenza della società agli accertamenti. L'Agenzia sosteneva che documenti investigativi (p.v.c.) e una sentenza di patteggiamento dimostravano che l'attività principale e la consegna della merce si svolgevano in Italia (con utilizzo di specifiche logistiche) e dunque che la residenza fiscale dovesse essere ricondotta in Italia ai sensi dell'art. 73 TUIR e dell'art. 58 D.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia ed ha confermato l'esito favorevole ai contribuenti. Ha ritenuto infondato il motivo principale relativo all'esterovestizione perché gli elementi posti a fondamento dall'Agenzia riguardavano un periodo successivo a quello oggetto del contenzioso, quindi non potevano essere utilizzati per determinare la sede effettiva nell'anno d'imposta contestato. La Corte ha inoltre richiamato i criteri di collegamento per le società estere (sede legale, sede dell'amministrazione o oggetto principale ex art. 73 TUIR) e ha evidenziato che tali criteri non sono sovrapponibili meccanicamente a quelli del D.P.R. 600/1973 (art. 58) usati per la competenza e le notifiche. Per effetto dell'infondatezza del primo motivo sono stati assorbiti gli altri motivi e il ricorso è stato integralmente respinto; l'Agenzia è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58
La Corte ricorda che l'art. 58 disciplina il domicilio fiscale ai fini della competenza e della notifica degli atti; tuttavia questo criterio, pur utilmente impiegabile per la competenza degli uffici, non è sovrapponibile ai criteri sostanziali di collegamento previsti dall'art. 73 TUIR per la determinazione della soggezione fiscale.
T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), art. 73
Per enti non residenti rilevano, alternativamente, la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività. La 'sede dell'amministrazione' (sede effettiva) è il luogo del concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione; in difetto si applica il criterio dell'oggetto principale.
Codice civile
artt. 2697, 2727, 2729 c.c.
Norme richiamate in tema di onere della prova e valutazione probatoria; la Corte sottolinea che l'accertamento della residenza fiscale e degli elementi fattuali richiede adeguata prova e non può essere surrogato da atti riferibili a periodi diversi.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; art. 115 c.p.c.
Richiami normativi alle possibili censure in cassazione (violazione di norme sulla valutazione della prova e omissione di esame di fatti decisivi). La Corte ha ritenuto le censure infondate o assorbite.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
Riferito alla questione dell'acquiescenza agli atti impositivi; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato la questione alla luce della documentazione e della costituzione in giudizio della A.A. anche quale socia.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'applicabilità della maggiorazione per la parte pubblica (Agenzia) avendo riconosciuto che le Amministrazioni dello Stato sono esentate dal pagamento per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per dimostrare l'esterovestizione di una società non residente occorre provare, per il periodo d'imposta oggetto del contenzioso, uno dei criteri alternativi dell'art. 73 TUIR: sede legale, sede dell'amministrazione (sede effettiva) oppure oggetto principale; non è sufficiente produrre elementi riferibili a periodi successivi.
- La 'sede dell'amministrazione' va valutata in base al luogo del concreto svolgimento delle funzioni di direzione e amministrazione (convocazione assemblee, uffici, decisioni operative) e non si confonde automaticamente con il domicilio fiscale rilevante per la competenza degli uffici (art. 58 DPR 600/1973).
- L'onere della prova circa la realtà dei fatti che giustificano lo spostamento della residenza fiscale grava sull'Amministrazione finanziaria; prove generiche o riferite a periodi diversi possono essere ritenute insufficienti.
- Se gli elementi raccolti dall'Amministrazione si riferiscono a un periodo successivo a quello impugnato, essi non possono essere utilizzati per convertire la sede fiscale dell'anno contestato.
- La responsabilità tributaria dei soci per periodi anteriori non si trasferisce automaticamente ai soci subentranti se non vi è norma che lo preveda o prova che i soci successivi abbiano materialmente percepito gli utili o abbiano accettato l'obbligo.
- La sussistenza di acquiescenza della società a un avviso di accertamento necessita di chiari elementi probatori (atti formali o comportamenti inequivoci); la semplice costituzione in giudizio del legale rappresentante non equivale automaticamente ad acquiescenza.
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