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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1456/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge (artt. 420-ter e 178 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) per mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato all'udienza di appello del 21/02/2023, comprovato da certificato medico che attestava tre giorni di riposo; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), contestando la configurabilità del reato di occultamento delle scritture contabili in quanto, secondo il ricorrente, il volume d'affari era stato integralmente ricostruito mediante la verifica fiscale (avviso di accertamento per reddito da capitali non dichiarato di euro 63.259,00).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché il processo di appello era a trattazione scritta ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (conv. con legge n. 176/2020) e la partecipazione dell'imputato era esclusa per legge, rendendo irrilevante l'impedimento di comparire. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la giurisprudenza consolidata ammette la configurabilità del reato di occultamento delle scritture contabili anche quando la ricostruzione del volume d'affari sia possibile solo acquisendo documentazione presso terzi; nel caso concreto dieci fatture del 2011 emesse dalla societa' dell'imputato sono risultate reperite solo tramite controlli incrociati e gli accertamenti bancari hanno confermato gli incassi, concludendo per la sussistenza del reato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce l'occultamento, la distruzione o la mancata tenuta delle scritture contabili; la Corte interpreta l'articolo in linea con la giurisprudenza secondo cui l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non va intesa in senso assoluto, potendo sussistere anche quando la ricostruzione sia possibile solo mediante acquisizione di documenti da terzi

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (conv. con legge n. 176/2020)

    Prevede la trattazione scritta per determinati procedimenti d'appello con decisione in camera di consiglio non partecipata; la Corte ha ritenuto che, essendo applicata tale procedura, l'impedimento personale dell'imputato a comparire all'udienza è irrilevante

  • artt. 420-ter e 178 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla nullità/legittimo impedimento; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate perché le norme invocate non rilevano quando l'udienza è stata sostituita dalla trattazione scritta prevista dall'art. 23-bis

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e c)

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione invocati (lett. b) relativo a violazione di legge nella decisione sulla fattispecie e lett. c) relativo a nullità); la Corte ha valutato i motivi come manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 7051/15.01.2019 Ferrigni; Sez. 3, n. 41683/02.03.2018 Vitali; Sez. 7, n. 43117/22.09.2023 Agostino)

    Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018; Sez. 7, n. 43117 del 22/09/2023

    Principi utilizzati: a) l'impossibilità di ricostruire il reddito/volume d'affari non deve intendersi in senso assoluto e ricorre anche quando è necessaria acquisizione di documentazione presso terzi; b) il rinvenimento della copia della fattura presso il terzo destinatario rende verosimile che l'originale non rinvenuto presso l'emittente sia stato distrutto o occultato

Massime di principio

  • Se l'appello è disciplinato dalla trattazione scritta ex art. 23-bis d.l. 137/2020 (conv. con l. 176/2020) e la decisione avviene in camera di consiglio non partecipata, il legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza è irrilevante e non determina nullità
  • Nel diritto penale tributario l'elemento 'impossibilità di ricostruire il volume d'affari o il reddito' non va inteso in senso assoluto: l'ocultamento delle scritture sussiste anche quando la ricostruzione è effettuata mediante acquisizione di documenti presso terzi o tramite accertamenti bancari
  • Il rinvenimento di una copia della fattura presso il destinatario può far desumere la distruzione o l'occultamento dell'altra copia da parte dell'emittente; quindi la presenza di documenti presso terzi non esclude automaticamente il reato
  • Quando si contesta l'avvenuto occultamento, il debitore dovrebbe produrre elementi probatori specifici che escludano l'intento o dimostrino la non volontarietà della mancata esibizione; semplici deduzioni circa la ricostruzione del reddito non sono sufficienti a escludere il reato
  • Ricorsi per cassazione manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione del motivo di ricorso

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