Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32045/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso dell'IVA versata in Italia per euro 275.746,81, presentata da una società estera ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che l'unica fattura riguardasse non una mera cessione di beni strumentali, ma una cessione d'azienda: dalla documentazione emergeva infatti la cessione dell'intera proprietà di beni mobili, immobili e immobilizzazioni, unitamente alla concessione di utilizzo degli stessi alla cedente contro canoni mensili. Secondo l'Amministrazione, l'operazione andava quindi assoggettata a imposta di registro ex artt. 2 e 3, comma 1, lett. b), del T.U. n. 131 del 1986, con esclusione del rimborso IVA. La sentenza d'appello aveva invece accolto il ricorso della contribuente, richiamando l'art. 20 del TUR, le leggi di interpretazione autentica del 2017 e 2018 e la giurisprudenza costituzionale, ritenendo che l'operazione non potesse essere riqualificata oltre il tenore dell'atto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza e/o del procedimento per motivazione apparente, illogica o contraddittoria; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello non aveva considerato che, in presenza di una domanda di rimborso IVA e della contestata natura dell'operazione come cessione d'azienda, spettava alla contribuente provare la diversa natura giuridica del negozio. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondato il secondo, osservando che la sentenza d'appello aveva applicato regole sull'interpretazione degli atti rilevanti per l'imposta di registro a una questione di IVA, mentre qui l'Ufficio aveva legittimamente qualificato l'operazione sulla base del complesso delle circostanze per negare il rimborso; pertanto la motivazione della decisione di merito era eccentrica e in diritto errata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Abruzzo e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello attenendosi ai principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato rigettato perché la motivazione della sentenza di merito non è stata ritenuta apparente né illogica; il secondo motivo è stato accolto perché il giudice regionale aveva fondato la decisione su una disciplina non pertinente alla qualificazione IVA dell'operazione. In sostanza, la Suprema Corte ha rimesso in discussione l'esito favorevole alla contribuente e imposto un nuovo esame della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma posta a base dell'istanza di rimborso IVA presentata dalla contribuente.

  • artt. 2 e 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamati dall'Ufficio per qualificare l'operazione come cessione d'azienda soggetta a imposta di registro.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    la Corte osserva che la modifica normativa ha escluso, ai fini dell'imposta di registro, il ricorso a elementi extratestuali e atti collegati; tuttavia tale disciplina non era quella decisiva per la qualificazione dell'operazione ai fini IVA nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ritiene fondato il motivo perché il giudice d'appello ha errato nel non considerare l'onere probatorio della contribuente rispetto alla diversa natura del negozio dedotta a fondamento del rimborso.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma il vizio di motivazione apparente è escluso nel caso concreto.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo per denunciare il vizio motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di contenuto della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per la nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per la censura di violazione di legge relativa all'art. 2697 c.c.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato dalla Corte per precisare che il principio di alternatività IVA/registro opera solo quando sia accertata la debenza dell'IVA, con imposta di registro in misura fissa.

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87

    citata come intervento di interpretazione autentica della disciplina sull'art. 20 TUR.

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084

    citata come ulteriore intervento di interpretazione autentica dell'art. 20 TUR.

  • Corte cost. n. 158 del 21 luglio 2020

    richiamata per i principi sulla nuova lettura dell'art. 20 TUR.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
  • In materia di imposta di registro, l'art. 20 TUR, nel testo modificato, impone di fare riferimento agli elementi desumibili dall'atto e non a dati extratestuali o ad atti collegati, salvo diverse previsioni di legge.
  • La disciplina dell'art. 20 TUR non può essere automaticamente trasposta alla qualificazione di un'operazione ai fini IVA, che richiede una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto.
  • Quando l'Ufficio contesta la spettanza del rimborso IVA assumendo che l'operazione sia in realtà una cessione d'azienda soggetta a registro, il giudice deve verificare la corretta qualificazione giuridica dell'operazione secondo le regole pertinenti al tributo in discussione.
  • Nel giudizio in cui il contribuente chiede un rimborso assumendo una certa qualificazione del negozio, grava su di lui l'onere di dimostrare i presupposti della pretesa restitutoria e la diversa natura dell'operazione contestata dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.