Cassazione Penale, Ordinanza n. 08993/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato, tramite difensore di fiducia, ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, c.p.p. nella sentenza di cassazione n. 869/2025, sostenendo che la Corte, dopo aver annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma limitatamente al reato di lesioni personali contestato al capo C), avrebbe erroneamente disposto anche il rinvio per la rideterminazione della pena. La richiesta si fondava sull'assunto che l'annullamento senza rinvio avrebbe dovuto esaurire la decisione sul punto, senza ulteriore rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata. Ha chiarito che, dal capo di imputazione e soprattutto dalla motivazione della sentenza oggetto del ricorso, emergeva una pluralità di condotte lesive ai danni di due agenti di polizia giudiziaria, con differenti esiti lesivi e in momenti diversi: solo alcune lesioni erano state ritenute non attribuibili al ricorrente, con annullamento senza rinvio per non avere commesso il fatto; altre condotte lesive, pur sempre contestate nel medesimo capo C), sono state invece ritenute ascrivibili all'imputato, giustificando per tale segmento un annullamento con rinvio limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente la richiesta di correzione dell'errore materiale, ma non può essere utilizzato per contestare una decisione di merito o per ottenere una diversa ricostruzione del contenuto decisorio quando il preteso errore non sussiste.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell'errore materiale non è un mezzo per sovvertire il contenuto effettivo della decisione né per far valere una pretesa incongruenza quando dalla sentenza, letta nel suo complesso, risulti coerente la distinzione tra segmenti di condotta diversi.
- Quando il capo d'imputazione e la motivazione distinguono tra più condotte lesive, la Corte può annullare senza rinvio solo per le lesioni non ascrivibili all'imputato e annullare con rinvio, limitatamente, per le residue condotte rilevanti ai fini della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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