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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31055 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 27.773,83, deducendo principalmente l'errata notificazione, poiché la cartella era stata consegnata al cognato, asseritamente non convivente, nonostante nell'abitazione fosse presente la moglie. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto valida la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., considerando prevalente quanto attestato nella relata e ponendo sul contribuente l'onere di provare l'assenza di convivenza. Nel corso del giudizio il contribuente aveva inoltre chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il condono sostenendo che la cartella, derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, fosse un mero atto di riscossione e non un atto impositivo definibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i procedimenti, ha dichiarato illegittimo il diniego dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto definibile la lite. Ha stabilito che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, quando non è preceduta da un avviso di accertamento e costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, ha anche natura impositiva e può essere oggetto di definizione agevolata. Poiché il contribuente aveva presentato l'istanza e versato l'importo dovuto, il giudizio è stato dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 139 c.p.c.

    "Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio"

    La notifica presso la residenza o il domicilio del destinatario può essere consegnata a una persona presente nell'abitazione secondo le condizioni previste dalla norma. Nel caso concreto, la questione sulla convivenza e sulla veridicità della relata non è stata definitivamente esaminata, perché la lite è stata estinta per definizione agevolata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La cartella derivante da controllo automatizzato, se non preceduta da un distinto atto di accertamento e se rappresenta il primo atto comunicato al contribuente, può avere natura anche impositiva e non soltanto esattiva.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12

    "Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate ... possono essere definite"

    La disposizione consente la definizione agevolata di determinate liti fiscali pendenti, mediante il pagamento della somma prevista dalla disciplina richiamata.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    "L'eventuale diniego della definizione ... viene notificato all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite"

    Il diniego della definizione agevolata deve essere impugnato davanti al giudice presso il quale è pendente la controversia; quando la lite pende in Cassazione, l'impugnazione può essere proposta davanti alla stessa Corte.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1

    La definizione della lite determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di procedimenti connessi, quando la decisione di uno può influire sull'altro.

  • Art. 115 c.p.c.

    I fatti non specificamente contestati possono essere considerati provati; la Corte lo ha applicato alla documentazione relativa alla presentazione dell'istanza di definizione e al pagamento.

Massime di principio

  • Una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato non è necessariamente un semplice atto di riscossione: se non è preceduta da un avviso di accertamento e costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata, può essere impugnata anche nel merito e rientrare nelle definizioni agevolate previste dalla legge.
  • Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata e versa quanto dovuto, il giudizio tributario può estinguersi per cessazione della materia del contendere, con caducazione delle pronunce non definitive dei precedenti gradi.
  • Il diniego dell'amministrazione sull'accesso al condono deve essere impugnato davanti al giudice presso il quale pende la lite; se la controversia è in Cassazione, il diniego va contestato davanti alla stessa Corte secondo le forme processuali applicabili.
  • La relata di notifica fa fede, nei limiti propri dell'atto pubblico, sulle attività direttamente compiute dal notificatore; chi contesta la consegna a un familiare o convivente deve fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dei presupposti della notifica. Tuttavia, la validità concreta della notifica dipende dalla disciplina vigente e dalle circostanze documentate.
  • Nel calcolo del valore della lite ai fini della definizione agevolata, possono essere esclusi interessi e sanzioni quando la specifica norma di condono lo prevede.
  • La decisione non ha stabilito in via definitiva se la notifica al cognato fosse valida, perché l'accoglimento della definizione agevolata ha reso inutile l'esame degli ulteriori motivi e ha estinto il giudizio.

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