Sentenza del 17/05/2017 n. 480 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Iva - Riscossione - Avviso di accertamento definitivo - Termini di prescrizione per il recupero del credito - Processo - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Oneri previdenziali - Non sussiste - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di riscuotere il credito IVA per decorso del termine di prescrizione, nonché la giurisdizione del giudice tributario relativamente al credito previdenziale. Ha inoltre contestato la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo presumibilmente l'assenza di una relata o di modalità notificatorie idonee.
La decisione
La disciplina applicata stabilisce che il credito IVA risultante da un avviso di accertamento divenuto definitivo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., poiché le obbligazioni tributarie relative ai singoli periodi d'imposta sono autonome e non costituiscono prestazioni periodiche. Il credito previdenziale deve invece essere contestato davanti al giudice ordinario, anche se inserito nella stessa cartella contenente crediti tributari. La cartella può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento: la notifica si perfeziona alla data di ricezione risultante dall'avviso, senza necessità di una separata relata. Nel complesso, i principi esposti risultano favorevoli all'amministrazione e al concessionario, salvo eventuali vizi concreti della notifica o il decorso del termine decennale.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
La prescrizione ordinaria dei diritti si compie con il decorso di dieci anni.
Il credito IVA derivante da un accertamento definitivo si prescrive in dieci anni. Il termine si applica perché ogni periodo d'imposta genera un'obbligazione autonoma e il debito tributario non è qualificabile come prestazione periodica.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento.
La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, l'avviso di ricevimento documenta la data di perfezionamento della notifica e non è necessaria una distinta relata di notifica.
Principi in materia di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario
Le controversie relative a crediti previdenziali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando tali crediti siano inseriti in una cartella di pagamento insieme a crediti tributari. La presenza di una cartella unitaria non modifica la natura del credito né il giudice competente.
Cassazione, sentenza n. 2941/2007
Ha affermato l'applicazione del termine decennale di prescrizione al credito IVA risultante da accertamento definitivo.
Cassazione, sentenza n. 6395/2014
Ha riconosciuto la validità della notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Cassazione, ordinanza n. 16949/2014
Ha confermato che la notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento non richiede una separata relata.
Cassazione, sentenza n. 11708/2011
Ha ribadito la validità della notificazione diretta della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Un credito IVA derivante da un accertamento divenuto definitivo, in assenza di ulteriori atti interruttivi, deve essere verificato alla luce del termine ordinario decennale di prescrizione, calcolato dalla definitività dell'accertamento o dall'ultimo valido atto interruttivo.
- I crediti tributari e i crediti previdenziali conservano la propria distinta natura anche quando sono inseriti nella stessa cartella; perciò devono essere contestati davanti a giudici diversi, rispettivamente giudice tributario e giudice ordinario.
- La notifica di una cartella mediante raccomandata diretta del concessionario può essere valida anche senza relata autonoma, purché l'avviso di ricevimento dimostri la consegna al destinatario e la data di ricezione.
- Per contestare efficacemente una cartella è necessario distinguere tra prescrizione del credito, decadenza dell'amministrazione, validità della notifica e giudice competente: si tratta di questioni autonome, soggette a regole e termini differenti.
- La presenza di un vizio nella notifica non può essere dedotta soltanto dall'assenza della relata quando la cartella è stata spedita direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento; occorre verificare concretamente l'avviso, il destinatario e la regolarità della consegna.
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