Sentenza del 19/11/2015 n. 5037 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - VERIFICHE FORMALI EX ART. 36 BIS - NON SUSSISTE - Requisiti per il contraddittorio obbligatorio - Limitazione del procedimento di contraddittorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del recupero fiscale effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, sostenendo la necessità di un contraddittorio preventivo prima dell'iscrizione a ruolo. La questione riguarda in particolare l'applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge 212/2000, che impone all'Amministrazione di invitare il contribuente a fornire chiarimenti quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La decisione
La sentenza ha escluso l'esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i controlli formali e le liquidazioni effettuate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. Il contraddittorio è obbligatorio soltanto quando emergano effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in assenza di tali incertezze, l'Ufficio può procedere alla liquidazione e all'iscrizione a ruolo senza dover preventivamente interpellare il contribuente.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973
Controlli formali e liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione
Le attività di liquidazione automatizzata o formale fondate sui dati dichiarati non comportano, di per sé, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
Art. 6, comma 5, della legge 212/2000
Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
L'invito preventivo al contribuente è necessario soltanto quando la liquidazione presenta profili di incertezza effettiva e rilevante; non è richiesto per contestazioni meramente automatiche, immediate o direttamente ricavabili dai dati dichiarati.
Massime di principio
- Nei controlli eseguiti ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio.
- L'obbligo di interlocuzione preventiva sorge quando l'Ufficio deve risolvere questioni interpretative o valutative rilevanti e non quando si limita a correggere errori oggettivi o aritmetici desumibili dalla dichiarazione.
- Per contestare l'omesso contraddittorio occorre dimostrare che, prima dell'iscrizione a ruolo, esistessero specifiche incertezze rilevanti sulla dichiarazione e che tali incertezze avrebbero potuto essere chiarite dal contribuente.
- La mera esistenza di un recupero fiscale o di una difformità rispetto alla dichiarazione non basta, da sola, a rendere obbligatorio il contraddittorio preventivo.
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