Cassazione Penale, Sentenza n. 29727/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 24/01/2022 che aveva rigettato l'appello cautelare proposto da Caputano contro il provvedimento della Corte d’Appello di Salerno del 21/12/2021; la domanda di revoca riguardava la misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) erronea applicazione della legge processuale con riferimento agli artt. 299, 274 e 275 c.p.p. per sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari; (ii) motivazione mancante o apparente circa la sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che erano intervenuti elementi sopravvenuti (assoluzione dall’illecito associativo, ampia confessione, pieno rispetto delle prescrizioni, età avanzata e stato di incensuratezza) idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovuta al fatto che con sentenza di questa Suprema Corte del 17/06/2022 il procedimento di merito relativo alle stesse imputazioni nei confronti di Mario Caputano era stato definitivamente definito (pronuncia di rigetto). Per tale ragione la questione cautelare è divenuta priva di interesse e il ricorrente è stato esonerato dal pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Permette la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto; qui utilizzato per lo svolgimento del giudizio in Cassazione.
Disp. att. c.p.p., art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione della decisione nelle ipotesi di motivazione semplificata e nell'enunciazione dei motivi necessari per la decisione in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 299
Norma richiamata dal ricorrente nel quadro delle censure processuali; qui richiamata come parte delle regole procedurali impugnate nella valutazione della legittimità del provvedimento cautelare.
Codice di procedura penale, art. 274
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali che, a suo avviso, sarebbero state erroneamente applicate nella valutazione delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari; il ricorrente sosteneva che elementi sopravvenuti avrebbero dovuto svuotare tale presunzione, ma la Corte d’appello e il Tribunale non hanno ritenuto provata la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari. La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza entrare nel merito della questione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta), Rv. 208166
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Richiamata per il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse nel procedimento cautelare esonera dal pagamento delle spese processuali e di somme dovute alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se il giudizio di merito sul reato (procedimento principale) viene definitivamente deciso prima della decisione sulla questione cautelare, il ricorso avverso provvedimenti cautelari può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la questione cautelare diventa priva di efficacia pratica.
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare occorre che il ricorrente dimostri in modo concreto come gli elementi sopravvenuti eliminino le esigenze cautelari e contrastino la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p.; la mera elencazione di circostanze (decorso del tempo, età, stato di incensuratezza, confessione, rispetto delle prescrizioni) deve essere collegata a un convincente giudizio di idoneità a escludere il pericolo che la misura intende prevenire.
- La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito quando sussiste una sopravvenuta carenza di interesse: in tali casi si applicano regole di esonero dalle spese processuali se ricorre il presupposto giurisprudenziale.
- Per preservare l'interesse a far valere la revoca della misura cautelare è consigliabile promuovere tempestivamente i rimedi disponibili (impugnazioni immediate) e segnalare con precisione e prova gli elementi sopravvenuti che incidono sulle esigenze cautelari, evitando che la definizione del merito renda la questione cautelare priva di oggetto.
- Quando si censura la motivazione relativa alle esigenze cautelari, è importante indicare esattamente quale error in iudicando o in procedendo è stato compiuto dal giudice e come gli elementi nuovi avrebbero dovuto modificare la valutazione cautelare.
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