Sentenza n. 615/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza della sig.ra Maria Adelaide Lupinacci per l'acceso agli atti amministrativi in possesso del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA; e altresì per la declaratoria dell'obbligo medesimo Consorzio di provvedere all'ostensione, in favore della ricorrente, dei medesimi documenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti espropriativi relativi all'occupazione e ai lavori di manutenzione eseguiti sul terreno della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Luzzi, ha chiesto l'accesso agli atti espropriativi richiamati dai tecnici del Consorzio di Bonifica della Calabria per giustificare lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel marzo 2025 sul fondo. L'istanza, presentata il 21 marzo 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, è stata riscontrata dal Consorzio di Bonifica della Calabria con l'indicazione che la documentazione sarebbe stata formata e detenuta dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA. L'istanza è stata quindi inoltrata a quest'ultimo Consorzio il 28 aprile 2025, senza ricevere risposta. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 e dei principi di trasparenza, buon andamento, buona fede, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di esibizione dei documenti. Il Consorzio di Bonifica della Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere estraneo agli atti detenuti dalla gestione liquidatoria; in camera di consiglio la ricorrente ha precisato che la domanda di accesso doveva intendersi rivolta al solo Consorzio in LCA.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica della Calabria, rilevando che, in forza della l.r. n. 39/2023, esso è subentrato nelle funzioni, nella gestione dei comprensori e nella titolarità dei rapporti giuridici degli enti soppressi. Nel merito, ha accolto il ricorso. L'accesso documentale costituisce principio generale dell'attività amministrativa e, in linea di principio, riguarda tutti i documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, anche se disciplinate sul piano sostanziale da norme privatistiche. La ricorrente possiede un interesse diretto, concreto e attuale, poiché intende verificare la legittimità dell'occupazione dei propri terreni e valutare l'eventuale instaurazione di un giudizio risarcitorio; la richiesta non è dunque diretta a un controllo generalizzato sull'operato amministrativo. Lo stato di liquidazione del Consorzio non esonera l'ente dagli obblighi di trasparenza e di ostensione. L'ordine di esibizione è stato indirizzato al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati in LCA, quale custode della documentazione, con termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione amministrativa. Il Consorzio in LCA è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA; le spese sono state compensate nei confronti del Consorzio di Bonifica della Calabria.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22 l. 241/1990
“principio generale dell’attività amministrativa”; “tutti i documenti amministrativi”; “interesse diretto, concreto e attuale”
Il diritto di accesso tutela la partecipazione e la trasparenza e consente, in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento, l'ostensione dei documenti detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
“un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”
L'accesso non può essere utilizzato per esercitare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa; tale limite non ricorre quando la richiesta è funzionale alla tutela della proprietà e alla valutazione di un'azione risarcitoria.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
È richiamato quale parametro della domanda di accesso, in relazione alla necessità di tutela della posizione giuridica della ricorrente.
art. 3 d.P.R. 184/2006
È richiamato quale parametro regolamentare dell'istanza di accesso.
l.r. Calabria n. 39/2023
Ha determinato il subentro del Consorzio di Bonifica della Calabria nelle funzioni, nella gestione dei comprensori e nella titolarità dei rapporti giuridici degli enti consortili soppressi.
Massime di principio
- La richiesta di accesso documentale è sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale quando è volta a verificare la legittimità dell'occupazione di un bene di proprietà del richiedente e a valutare l'eventuale proposizione di un'azione risarcitoria; in tal caso non costituisce controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.
- Lo stato di liquidazione di un ente pubblico non lo esonera dagli obblighi di trasparenza e di ostensione previsti dalla l. n. 241/1990, soprattutto quando i documenti richiesti sono invocati dall'amministrazione quale titolo legittimante l'occupazione di suoli privati.
- L'accesso documentale può riguardare tutti i documenti amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale dell'attività.
- Quando una normativa di riforma trasferisce a un nuovo ente le funzioni e la titolarità dei rapporti giuridici degli enti soppressi, il subentro rileva anche ai fini dell'individuazione della legittimazione passiva nelle controversie relative agli obblighi amministrativi connessi a tali rapporti, ferma restando la possibilità di indirizzare l'ordine di esibizione al soggetto che custodisce materialmente la documentazione.
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