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Sentenza

Sentenza n. 10996/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 8668/2024, pubblicata in data 6 settembre 2024, all’esito del procedimento R.G. n. 10931/2024; nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202509138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 8668/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 8668/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il servizio prestato all'estero, senza trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale, nonché alla restituzione di euro 2.083,20, oltre interessi legali, per le somme trattenute da dicembre 2021 a novembre 2022. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero e ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La ricorrente ha depositato la sentenza e il certificato di passaggio in giudicato, mentre il Ministero si è costituito con atto di stile senza contestare l'omessa esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provata l'esistenza del giudicato e l'assenza di esecuzione delle statuizioni riconosciute alla ricorrente. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, provvedendo al pagamento delle somme spettanti, se non già corrisposte, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha respinto la domanda di astreinte perché il ritardo non è stato ritenuto significativo di una volontà di non adempiere e, quindi, non sarebbe stato equo applicare una penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 550,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudice verifica l'inadempimento e ordina all'amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora è stata negata perché il ritardo non evidenziava una volontà di non adempiere e la misura non sarebbe stata equa.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che produca il titolo passato in giudicato e documenti l'inadempimento dell'amministrazione assolve l'onere di dimostrare i presupposti dell'actio iudicati, soprattutto quando l'amministrazione non svolga specifiche contestazioni.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali e le statuizioni già definitivamente accertati dal giudicato, dovendo il giudice limitarsi a verificarne l'esecuzione.
  • Accertata la persistente mancata esecuzione del giudicato, il giudice deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione non sia significativo di una volontà di non adempiere e l'applicazione della misura non risulti equa nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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