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Sentenza

Sentenza n. 11478/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1749/2022 emessa dal tribunale di roma, sezione lavoro, giudice dott.ssa masi, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 15310/2021, pubblicata in data 23/02/2022, notificata in data 14/04/2022, passata in giudicato. nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202505438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'anzianità utile ai fini economici, disposto la ricostruzione della posizione stipendiale e condannato l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la persistente inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 1749/2022 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al computo dell'anzianità utile ai soli fini economici a decorrere dal sedicesimo anno di servizio, disposto l'inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni con anzianità giuridica di 16 anni e 8 mesi, e condannato l'amministrazione al pagamento di euro 4.739,54, oltre interessi, nonché delle spese processuali. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, anche mediante eventuale nomina di un commissario ad acta, e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, accogliendo l'eccezione dell'amministrazione. Nel corso del giudizio è risultato che il procedimento di esecuzione forzata, già avviato prima della proposizione del ricorso, si era concluso con l'ordinanza di assegnazione delle somme del 27 febbraio 2026; inoltre, il Ministero aveva adottato il decreto di ricostruzione della carriera il 21 aprile 2026. Poiché gli obblighi derivanti dal giudicato risultavano quindi adempiuti, non permaneva l'interesse alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva provveduto soltanto dopo la proposizione del ricorso, e sono state liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione o altra procedura esecutiva abbia integralmente soddisfatto gli obblighi derivanti dal giudicato.
  • Ai fini dell'improcedibilità dell'ottemperanza, rileva l'avvenuta esecuzione sia dell'obbligo patrimoniale sia degli eventuali obblighi conformativi o di facere, come l'adozione del provvedimento di ricostruzione della carriera.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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