Sentenza n. 1207/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 946 del 15.04.2024 emessa dal Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 946 del 15 aprile 2024, che aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla Carta del docente le somme dovute, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 946/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e rimasta inizialmente ineseguita. Il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle somme dovute, da accreditare sulla Carta del docente secondo le regole applicate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre agli accessori di legge e alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha eseguito il giudicato accreditando i voucher il 20 marzo 2026, dopo la notifica del ricorso di ottemperanza e la sua iscrizione a ruolo il 3 marzo 2026. Ha tuttavia ravvisato la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, che ha adempiuto soltanto dopo l'avvio del giudizio, e l'ha condannata a pagare ai difensori antistatari della ricorrente € 300,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui corrisposto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Il giudizio è stato proposto per ottenere l'esecuzione del giudicato; l'adempimento sopravvenuto ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
La sentenza richiama la disposizione nel definire il giudizio a seguito dell'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa azionata durante il processo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, la soccombenza virtuale giustifica la sua condanna alle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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