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Sentenza

Sentenza n. 1746/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 5330/2024 emessa in data 27 novembre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Con sentenza n. 5330/2024, il Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero a provvedere. Poiché l'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'esecuzione era intervenuta nel corso del giudizio. Poiché l'adempimento è avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente in sede giudiziale.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella sentenza azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l'esecuzione del giudicato interviene soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a carico dell'amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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