Sentenza n. 1746/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 5330/2024 emessa in data 27 novembre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Con sentenza n. 5330/2024, il Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero a provvedere. Poiché l'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'esecuzione era intervenuta nel corso del giudizio. Poiché l'adempimento è avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente in sede giudiziale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella sentenza azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l'esecuzione del giudicato interviene soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a carico dell'amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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