Cassazione Civile, Sentenza n. 33660/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda della società creditrice ipotecaria (Italfondiario/Intesa SEC NPL / poi Evolve SPV) volta a dichiarare l'inopponibilita della sentenza di usucapione resa a favore di Petrucci nei confronti del creditore ipotecario. La ricorrente contestava che il creditore non fosse litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione e sosteneva che, per contestare l'opponibilita della sentenza, il creditore avrebbe dovuto proporre esclusivamente l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2 c.p.c., non potendo limitarsi a far valere la mera mancata evocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di usucapione, il creditore titolare di ipoteca iscritta anteriormente alla domanda sia litisconsorte necessario e che la sentenza resa in sua pretermissione non produca effetti nei suoi confronti. Ha inoltre precisato che la valutazione dell'opposizione di terzo revocatoria era espressa dalla Corte d'appello solo ad abundantiam e che la decisione sull'azione principale era sufficiente ad assorbire le questioni subordinate. Ricorrente condannata al pagamento delle spese di cassazione a favore del controricorrente, liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, con indicazione degli ulteriori obblighi relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 404 c.p.c.
Richiamato in quanto disciplina l'opposizione di terzo ordinaria (comma 1) e la revocatoria (comma 2); la Corte ha ritenuto che, pur essendo possibile l'opposizione di terzo, la mancata evocazione del creditore ipotecario nel giudizio di usucapione rende la sentenza inopponibile nei suoi confronti.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Norma fondante il motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o per mancanza di interesse sulle questioni subordinate.
art. 1158 c.c.
Richiamata in relazione alla disciplina dell'usucapione; la Corte l'ha considerata nel quadro delle norme sostanziali evocate dalla ricorrente senza però ritenere fondata la censura.
art. 2808 c.c.
Citata in connessione con le norme sulla usucapione e gli effetti verso i terzi, senza che la Corte accogliesse la prospettazione della ricorrente.
art. 102 c.p.c.
Richiamato in relazione ai principi del contraddittorio e della partecipazione al processo; la Corte ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio in cassazione quando il ricorso appare manifestamente infondato.
art. 331 c.p.c.
Norma sul termine per l'integrazione del contraddittorio; la Corte ha spiegato perché non ha disposto tale integrazione alla luce della manifesta infondatezza parziale del ricorso e del principio di ragionevole durata del processo.
art. 619 c.p.c.
Richiamato come strumento — opposizione di terzo ex art. 619 — nel quale la sentenza di usucapione può costituire elemento di prova nell'ambito di un'opposizione promossa dall'usucapente contro l'espropriazione.
art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228)
Riferito agli effetti processuali per il versamento del contributo unificato in ipotesi di rigetto, inammissibilita o improcedibilita dell'impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di usucapione di immobili il creditore titolare di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda è considerato litisconsorte necessario: la sentenza resa in sua pretermissione non è opponibile al creditore e può quindi essere dichiarata inopponibile.
- Il creditore ipotecario può ottenere la protezione dei propri interessi anche mediante l'azione diretta per la dichiarazione di inopponibilità della sentenza di usucapione, non essendo limitato esclusivamente alla proposta di opposizione di terzo revocatoria.
- Se la Corte d'appello decide la fondatezza della domanda principale a favore del creditore, le valutazioni su rimedi subordinati (ad es. revocatoria) possono essere enunciate solo ad abundantiam e risultano assorbite, rendendo priva di interesse la loro impugnazione separata.
- In cassazione, quando il ricorso appare manifestamente infondato, il giudice non è obbligato a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi non evocati, per evitare dilazioni processuali ingiustificate.
- La soccombenza in cassazione comporta condanna alle spese e può attivare obblighi ulteriori quali il versamento del contributo unificato secondo le disposizioni vigenti.
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