Cassazione Penale, Sentenza n. 38143/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Taranto, delle condanne pronunciate nel giudizio abbreviato per bancarotta distrattiva e bancarotta documentale della Bionix S.r.l. Gli imputati erano accusati di avere disposto pagamenti di royalties e compensi a soggetti e società familiari, nonché di avere ceduto numerosi beni aziendali a società riconducibili alla medesima famiglia, al fine di svuotare la fallita; era inoltre contestata la disordinata o occultata tenuta della contabilità. Le difese sostenevano che le royalties erano legittime in quanto i membri della famiglia erano titolari di diritti di proprietà industriale; che le cessioni erano a prezzo di mercato e tracciate; che la documentazione utile era stata comunque acquisita dalla curatela; chiedevano la riqualificazione in bancarotta semplice documentale e, per Giuseppe, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Nonché censuravano il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché essi chiedevano una rivalutazione di merito delle risultanze processuali regolarmente valutate dai giudici di merito. La Cassazione ha confermato che: i contratti di licenza/royalties prodotti erano privi di data certa, esibiti tardivamente e non idonei a giustificare i pagamenti effettuati in un periodo di crisi; le cessioni di beni a società familiari, in particolare quando operate in una fase di difficoltà, potevano avere natura distrattiva; la tenuta irregolare o l'occultamento della contabilità è stato accertato e il dolo specifico è logicamente desunto dalle condotte distrattive, integrando anche il dolo generico per la bancarotta documentale; la tardiva consegna di alcuni documenti non giustifica l'esclusione della responsabilità o l'applicazione dell'art.131-bis per Giuseppe, essendo il reato di omesso deposito istantaneo e l'offensività complessiva della condotta incompatibile con la non punibilità; infine, il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente motivato e personalizzato e le attenuanti non potevano essere automaticamente estese a tutti gli imputati. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
Distinzione tra occultamento/omessa tenuta (dolo specifico) e contabilità tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione (dolo generico); la Corte ha ritenuto presente il dolo specifico desunto dalle condotte distrattive
art. 217, comma secondo legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)
La bancarotta semplice documentale non richiede l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio; la Corte ha escluso la riqualificazione in semplice perché è stato accertato un livello di disordine/idoneità impeditiva compatibile con la fattispecie fraudolenta
art. 220 e art. 16, comma 1, n. 3 legge fallimentare (omesso deposito di bilanci e scritture)
Reato omissivo proprio istantaneo che si consuma con l'inadempimento dell'obbligo di deposito; la Corte ha ritenuto che la tardiva consegna non integrasse la causa di non punibilità o mitigazione automatica
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Non applicabile a Giuseppe: la Corte ha ritenuto la condotta complessivamente offensiva e il pregiudizio cagionato non compatibile con la causa speciale di non punibilità
art. 173, comma 1 disposizioni attuative cod. proc. pen. (limiti del ricorso per cassazione sugli atti di impugnazione)
Richiama il limite per la cassazione: il ricorso non può consistere in una mera rivalutazione del merito; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che sollecitavano una nuova valutazione delle prove
art. 616 cod. proc. pen. (multe e somme a favore della Cassa delle Ammende)
A norma di tale articolo la Corte ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riapprezza i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se la motivazione dei giudici di merito è logica e priva di vizi.
- Pagamenti di royalties o trasferimenti di valore a soci o società riconducibili agli amministratori richiedono prova documentale solida (contratti con data certa, condizioni economiche coerenti) soprattutto se effettuati in periodi di crisi societaria; la loro mancanza può far ritenere la natura distrattiva.
- Operazioni di cessione di beni strumentali a società di famiglia, effettuate in fase di difficoltà aziendale e senza adeguata contropartita, possono essere valutate come attività finalizzate a svuotare la società e integrare l'elemento soggettivo del reato.
- La tenuta irregolare della contabilità può integrare la bancarotta documentale: il dolo generico si configura quando è consapevole che la confusione renderà difficoltosa o impossibile la ricostruzione patrimoniale; il dolo specifico richiede volontà di occultamento ma può essere desunto da comportamenti distrattivi.
- La tardiva produzione di documenti non vale automaticamente a scagionare l'imputato se la consegna è incompleta, tardiva o confluisce con risultanze che indicano distrazione di beni; il reato di omesso deposito è istantaneo e può concorrere con fattispecie più gravi.
- L'applicazione di attenuanti o cause di non punibilità (es. art.131-bis) richiede valutazione complessiva dell'offensività e del pregiudizio: la sola età o la dichiarazione di futura restituzione non sono sufficienti se il danno è rilevante.
- La determinazione della pena deve essere personalizzata per ruolo e apporto personale: la concessione di circostanze attenuanti a un imputato non si estende automaticamente agli altri coimputati.
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