Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38143/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Taranto, delle condanne pronunciate nel giudizio abbreviato per bancarotta distrattiva e bancarotta documentale della Bionix S.r.l. Gli imputati erano accusati di avere disposto pagamenti di royalties e compensi a soggetti e società familiari, nonché di avere ceduto numerosi beni aziendali a società riconducibili alla medesima famiglia, al fine di svuotare la fallita; era inoltre contestata la disordinata o occultata tenuta della contabilità. Le difese sostenevano che le royalties erano legittime in quanto i membri della famiglia erano titolari di diritti di proprietà industriale; che le cessioni erano a prezzo di mercato e tracciate; che la documentazione utile era stata comunque acquisita dalla curatela; chiedevano la riqualificazione in bancarotta semplice documentale e, per Giuseppe, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Nonché censuravano il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché essi chiedevano una rivalutazione di merito delle risultanze processuali regolarmente valutate dai giudici di merito. La Cassazione ha confermato che: i contratti di licenza/royalties prodotti erano privi di data certa, esibiti tardivamente e non idonei a giustificare i pagamenti effettuati in un periodo di crisi; le cessioni di beni a società familiari, in particolare quando operate in una fase di difficoltà, potevano avere natura distrattiva; la tenuta irregolare o l'occultamento della contabilità è stato accertato e il dolo specifico è logicamente desunto dalle condotte distrattive, integrando anche il dolo generico per la bancarotta documentale; la tardiva consegna di alcuni documenti non giustifica l'esclusione della responsabilità o l'applicazione dell'art.131-bis per Giuseppe, essendo il reato di omesso deposito istantaneo e l'offensività complessiva della condotta incompatibile con la non punibilità; infine, il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente motivato e personalizzato e le attenuanti non potevano essere automaticamente estese a tutti gli imputati. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    Distinzione tra occultamento/omessa tenuta (dolo specifico) e contabilità tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione (dolo generico); la Corte ha ritenuto presente il dolo specifico desunto dalle condotte distrattive

  • art. 217, comma secondo legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)

    La bancarotta semplice documentale non richiede l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio; la Corte ha escluso la riqualificazione in semplice perché è stato accertato un livello di disordine/idoneità impeditiva compatibile con la fattispecie fraudolenta

  • art. 220 e art. 16, comma 1, n. 3 legge fallimentare (omesso deposito di bilanci e scritture)

    Reato omissivo proprio istantaneo che si consuma con l'inadempimento dell'obbligo di deposito; la Corte ha ritenuto che la tardiva consegna non integrasse la causa di non punibilità o mitigazione automatica

  • art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    Non applicabile a Giuseppe: la Corte ha ritenuto la condotta complessivamente offensiva e il pregiudizio cagionato non compatibile con la causa speciale di non punibilità

  • art. 173, comma 1 disposizioni attuative cod. proc. pen. (limiti del ricorso per cassazione sugli atti di impugnazione)

    Richiama il limite per la cassazione: il ricorso non può consistere in una mera rivalutazione del merito; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che sollecitavano una nuova valutazione delle prove

  • art. 616 cod. proc. pen. (multe e somme a favore della Cassa delle Ammende)

    A norma di tale articolo la Corte ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riapprezza i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se la motivazione dei giudici di merito è logica e priva di vizi.
  • Pagamenti di royalties o trasferimenti di valore a soci o società riconducibili agli amministratori richiedono prova documentale solida (contratti con data certa, condizioni economiche coerenti) soprattutto se effettuati in periodi di crisi societaria; la loro mancanza può far ritenere la natura distrattiva.
  • Operazioni di cessione di beni strumentali a società di famiglia, effettuate in fase di difficoltà aziendale e senza adeguata contropartita, possono essere valutate come attività finalizzate a svuotare la società e integrare l'elemento soggettivo del reato.
  • La tenuta irregolare della contabilità può integrare la bancarotta documentale: il dolo generico si configura quando è consapevole che la confusione renderà difficoltosa o impossibile la ricostruzione patrimoniale; il dolo specifico richiede volontà di occultamento ma può essere desunto da comportamenti distrattivi.
  • La tardiva produzione di documenti non vale automaticamente a scagionare l'imputato se la consegna è incompleta, tardiva o confluisce con risultanze che indicano distrazione di beni; il reato di omesso deposito è istantaneo e può concorrere con fattispecie più gravi.
  • L'applicazione di attenuanti o cause di non punibilità (es. art.131-bis) richiede valutazione complessiva dell'offensività e del pregiudizio: la sola età o la dichiarazione di futura restituzione non sono sufficienti se il danno è rilevante.
  • La determinazione della pena deve essere personalizzata per ruolo e apporto personale: la concessione di circostanze attenuanti a un imputato non si estende automaticamente agli altri coimputati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.