Cassazione Civile, Sentenza n. 8239/2020 del 28/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente gestore)
La controversia
Una società editrice musicale, socia dell’ente gestore e dotata di rilevante capacità rappresentativa in base ai proventi da diritti d’autore, aveva impugnato davanti al TAR Lazio il D.P.C.M. 16 marzo 2018, che approvava lo statuto dell’ente modificato con deliberazione del consiglio di sorveglianza del 26 gennaio 2018. Contestava, tra l’altro, l’incompetenza dell’organo deliberante e la modifica dell’art. 14 dello statuto, che limitava il diritto di voto dei gruppi editoriali riducendo il peso dei loro voti rispetto a quello spettante alle singole imprese raggruppate. Il TAR, con sentenza dell’11 giugno 2018, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4879/18 depositata l’8 agosto 2018, aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che le controversie sul contenuto dello statuto riguardassero scelte fondamentali dell’ente pubblico e posizioni di interesse legittimo, spettanti quindi al giudice amministrativo. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, secondo periodo, della L. n. 2/2008: la disposizione devolve alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie concernenti le attività dell’ente, comprese quelle su organizzazione e procedure di elezione e funzionamento degli organi sociali, e si applica anche alle controversie sullo statuto e sulle limitazioni del diritto di voto. Ha inoltre sostenuto che l’approvazione ministeriale dello statuto non muta la natura della controversia, incentrata sull’autonomia associativa e sui diritti dei soci. La società resistente aveva eccepito la tardività del ricorso, sostenendo l’applicabilità del termine breve in ragione della notificazione dell’atto di riassunzione; l’ente ha contestato anche tale eccezione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno respinto l’eccezione di tardività: la notificazione dell’atto di riassunzione eseguita dalla controparte non determina, nel caso considerato, la conoscenza legale della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Hanno ritenuto ammissibile e fondato l’unico motivo. Interpretando l’art. 1, comma 2, della L. n. 2/2008, la Corte ha stabilito che la sua formulazione ampia devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative all’attività dell’ente, incluse quelle concernenti l’organizzazione, le procedure di elezione e il funzionamento degli organi sociali, salva la giurisdizione tributaria. La scelta legislativa risponde all’esigenza di concentrare presso un solo giudice le controversie dell’ente e non è esclusa dalla natura pubblica dell’ente, dalla vigilanza amministrativa o dall’approvazione ministeriale dello statuto: la deliberazione assembleare esprime la volontà degli associati e la disciplina contestata incide direttamente sui loro diritti, tra cui il diritto di voto. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza del Consiglio di Stato e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale ha rimesso le parti anche per la liquidazione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, L. n. 2/2008
Tali considerazioni, pur meritevoli di attenzione, non reggono tuttavia il confronto con la formulazione ampia ed omnicomprensiva della norma in esame, il cui tenore letterale esprime con estrema chiarezza l’intento del legislatore di devolvere alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative all’attività della SIAE, fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria, e ciò in correlazione con l’assoggettamento di tale attività alle norme di diritto privato e con il risalto conferito alla natura associativa dell’ente, nonchè al fine di consentire il superamento delle incertezze determinate dal criterio di riparto della giurisdizione finora prevalso in giurisprudenza.
La disposizione attribuisce al giudice ordinario, salvo le controversie tributarie, tutte le controversie relative all’attività dell’ente, comprese quelle inerenti all’organizzazione e alla disciplina statutaria degli organi sociali.
art. 325 c.p.c.
Ai fini dell’operatività del termine breve, è infatti necessaria la conoscenza legale del provvedimento da impugnare, ovverosia una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa abbia posto in essere e che risulti normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza, o tale comunque da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.
Il termine breve per impugnare presuppone una conoscenza legale della decisione acquisita mediante un’attività processuale normativamente idonea; la mera notificazione dell’atto di riassunzione effettuata dalla controparte non produce tale effetto nel caso esaminato.
art. 326 c.p.c.
Ai fini dell’operatività del termine breve, è infatti necessaria la conoscenza legale del provvedimento da impugnare, ovverosia una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa abbia posto in essere e che risulti normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza, o tale comunque da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.
Il termine semestrale di cui all’art. 326 c.p.c. non viene sostituito dal termine breve in assenza della conoscenza legale della decisione; la riassunzione notificata dalla controparte, nelle circostanze descritte, non basta a far decorrere il termine breve.
Massime di principio
- Quando una legge devolve alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative all’attività di un ente, includendovi espressamente organizzazione e procedure di elezione e funzionamento degli organi sociali e facendo salva soltanto la giurisdizione tributaria, la previsione comprende anche le controversie sul contenuto dello statuto e sulle modifiche che incidono sull’organizzazione degli organi e sui diritti degli associati.
- La natura pubblica dell’ente, la vigilanza amministrativa e l’approvazione pubblica dello statuto non sono, da sole, sufficienti a sottrarre alla giurisdizione ordinaria una controversia che la legge attribuisce unitariamente a tale giudice; la deliberazione assembleare mantiene rilievo quale espressione della volontà degli associati e la disciplina statutaria può incidere direttamente sui loro diritti soggettivi.
- La notificazione dell’atto di riassunzione eseguita dalla controparte non determina automaticamente la decorrenza del termine breve per impugnare: occorre una conoscenza legale della decisione acquisita con un’attività processuale normativamente idonea a produrla.
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