Ordinanza n. 1541/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale di non idoneità ed esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia -Direttore generale della Pubblica sicurezza- del 28 marzo 2025, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica del suddetto concorso in data 15 dicembre 2025 e consegnato al ricorrente in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità ed esclusione dal concorso per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica lo ha dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso, chiedendone cautelarmente la sospensione. Dalla documentazione acquisita risultava che, il giorno della prova, il ricorrente aveva riferito al medico una pregressa tendinite e aveva dichiarato di non essere riuscito a completare la prova del chilometro di corsa perché non in forma a causa della precedente patologia. La questione cautelare riguardava quindi la possibilità di qualificare tale condizione come causa di forza maggiore idonea a giustificare l'interruzione o il mancato completamento della prova.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, di sufficienti elementi di fondatezza. Il Collegio ha distinto l'infortunio verificatosi durante l'esecuzione della prova, astrattamente qualificabile come causa di forza maggiore, dalla pregressa patologia già esistente prima della prova. Quest'ultima avrebbe potuto giustificare il rinvio della prova ad altra data, previa esibizione di idonea documentazione medica, ma tale rinvio non era stato richiesto dal ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della materia del contenzioso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, alla luce del sommario esame della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alle altre norme sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento di esclusione da una procedura selettiva presuppone la presenza di sufficienti elementi di fondatezza, valutati secondo il sommario esame proprio della tutela cautelare.
- La patologia pregressa che impedisca al candidato di completare una prova fisica non equivale, di per sé, a un infortunio verificatosi durante l'esecuzione della prova e non integra automaticamente una causa di forza maggiore.
- Una condizione patologica preesistente può giustificare il rinvio della prova a una diversa data soltanto se il candidato lo richiede e produce la documentazione medica necessaria, secondo le regole della procedura selettiva.
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