Sentenza del 28/02/2017 n. 1695 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Studio professionale associato - Presupposti applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'IRAP agli studi professionali associati. Il presupposto dell'imposta è l'esistenza di un'autonoma organizzazione, da valutare in senso oggettivo. Tale requisito ricorre quando il professionista dispone di una struttura o di risorse ulteriori rispetto alla propria attività personale, non sostanzialmente ininfluenti, capaci di fornire un apprezzabile apporto e di rendere l'attività più efficace o produttiva. Rientrano nella valutazione, ad esempio, lo studio professionale e la presenza di collaboratori. Il contribuente che richiede il rimborso deve dimostrare l'assenza di tale autonoma organizzazione.
La decisione
La sentenza afferma che l'IRAP è applicabile quando lo studio professionale associato dispone di un apparato organizzativo costituente un quid pluris rispetto all'attività personale dei professionisti, purché tale apparato sia concretamente idoneo a incrementare l'efficienza o la produttività dell'attività. In caso di richiesta di rimborso, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza dei presupposti dell'imposta. Sulla base del principio enunciato, la posizione del contribuente che non dimostri tale assenza è sfavorevole.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa è riscontrabile in presenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un "quid pluris" che, secondo il comune sentire, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.
L'IRAP presuppone una struttura organizzativa autonoma, valutata oggettivamente. Non è necessaria un'organizzazione particolarmente complessa: è sufficiente una dotazione di beni, locali o collaboratori concretamente idonea a rendere l'attività più efficace o produttiva.
Onere della prova a carico del contribuente per il rimborso IRAP
Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.
Chi chiede il rimborso deve documentare che manca un'autonoma organizzazione apprezzabile; non è sufficiente una mera affermazione o la sola qualificazione dell'attività come professionale o associata.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare in concreto se dispone di un'organizzazione ulteriore rispetto al proprio lavoro personale.
- La presenza di uno studio, collaboratori, dipendenti, attrezzature o altri mezzi non determina automaticamente l'IRAP, ma assume rilievo quando tali elementi forniscono un apporto apprezzabile e incrementano l'efficienza o la produttività dell'attività.
- Negli studi professionali associati, l'organizzazione complessiva e le risorse comuni devono essere valutate unitariamente, considerando il loro effettivo contributo all'attività professionale.
- In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'assenza di autonoma organizzazione, mediante documentazione relativa a locali, personale, collaboratori, beni strumentali e modalità operative.
- La valutazione deve essere oggettiva e sostanziale: conta l'effettiva capacità dell'apparato organizzativo di aggiungere valore all'attività, non la sua mera esistenza formale.
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