Cassazione Penale, Sentenza n. 32565/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il decreto del 25/11/2023 che ha prorogato per tre mesi il visto di controllo sulla corrispondenza, previsto dall'art. 18-ter Ord. pen., per i detenuti sottoposti al regime 41-bis. Denuncia violazione di legge penale e processuale (artt. 18-ter Ord. pen. e 627 cod. proc. pen.), sostenendo che il provvedimento è frutto di pregiudizio e di una motivazione copiata da precedente ordinanza: la proroga sarebbe giustificata solo sulla base della sottoposizione al 41-bis e di fatti riportati in modo errato o datati (intercettazione risalente al 2018/2021, trattenimenti di inserti giornale nel 2019/2020), mentre in realtà non sarebbe mai stata trattenuta corrispondenza; lamenta inoltre omissione di valutazione della memoria difensiva e violazione dell'art. 627 c.p.p. per non aver seguito i principi indicati dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha motivato in modo logico e conforme alla legge la proroga del visto di controllo, fondandosi su elementi oggettivi che indicano la persistenza dell'operatività del clan e il ruolo apicale del detenuto, elementi idonei a ritenere attuale la pericolosità e la possibilità di utilizzo della corrispondenza per mantenere rapporti illeciti. Ha considerato irrilevante l'epoca dell'intercettazione in quanto attesta comunque un rapporto rilevante con il clan, irrilevante il fatto che non siano mai state effettivamente trattenute missive (la finalità è il controllo e la prevenzione), e infondata la censura relativa all'art. 627 c.p.p. perché il giudice di rinvio si è attenuto ai principi stabiliti dalla sentenza di annullamento. Ha affermato inoltre che la memoria difensiva è stata esaminata e le circostanze indicate ritenute non idonee a superare le ragioni di sicurezza. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 18-ter Ord. pen.
Forma la base giuridica del controllo della corrispondenza per i detenuti sottoposti a misure speciali; la proroga del visto è legittima se motivata da concrete esigenze preventive volte a impedire l'uso della corrispondenza per finalità illecite o di mantenimento di rapporti con l'organizzazione criminale.
art. 41-bis Ord. pen.
La sottoposizione al regime 41-bis è un elemento rilevante nella valutazione del rischio, ma non può costituire di per sé l'unica giustificazione della limitazione; occorre motivare con fatti concreti la pericolosità attuale del detenuto.
art. 627 cod. proc. pen.
Impone al giudice di rinvio di attenersi ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento; la Corte ha ritenuto rispettato il principio perché l'annullamento richiedeva solo il riesame del reclamo e non imponeva ulteriori principi diversi da quelli applicati.
circolare DAP
Sebbene atti amministrativi interni non possano comprimere diritti costituzionali, la Corte evidenzia che la legittimità del controllo sulla corrispondenza va valutata sui presupposti di legge e sugli elementi concreti di pericolosità, non sulla sola esistenza di una circolare.
Massime di principio
- La proroga del visto di controllo sulla corrispondenza è legittima quando vi sono elementi concreti e attuali che rendono probabile l'uso della corrispondenza per mantenere rapporti criminosi o per attività illecite; non è sufficiente la sola appartenenza al 41-bis.
- Fatti o intercettazioni anche antecedenti possono conservare rilevanza se dimostrano la persistenza di rapporti o l'intenzione del detenuto di mantenere o riprendere ruoli direttivi nell'organizzazione.
- Il mancato riscontro pratico (ad es. mai effettiva trattenuta di missive) non esclude la legittimità del controllo preventivo: la finalità è verificare e prevenire messaggi vietati.
- Il giudice deve esaminare e motivare le memorie difensive; però censure generiche senza specifiche allegazioni non sono sufficienti a rilevare omissioni o vizi di motivazione.
- Ai fini del sindacato in Cassazione, il ricorrente deve articolare e documentare specificamente le censure (indicare atti, dati o elementi che smentiscono le risultanze ritenute decisive) altrimenti il ricorso viene dichiarato infondato.
- L'art. 627 c.p.p. vincola il giudice di rinvio ai principi della sentenza di annullamento: per essere fondata, la censura deve dimostrare che il giudice di rinvio ha ignorato o travisato quei principi specifici.
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