Sentenza del 31/08/2021 n. 959 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La riassunzione riguarda un avviso di rettifica relativo a una dichiarazione doganale 2010 per importazione di tessuti. La controversia verteva su tre punti principali: 1) l'illegittimità di imporre al Centro di Assistenza Doganale l'obbligo di operare in regime di rappresentanza indiretta e, conseguentemente, la sua qualificazione automatica come dichiarente e responsabile solidale; 2) l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'IVA a carico del Centro, poiché l'unico soggetto legittimato al versamento è chi risulta debitore dal documento che comprova l'importazione (il destinatario dei beni) e non l'intermediario; 3) la illegittima determinazione del valore in dogana operata dall'Agenzia (art. 29 c.d.c.) sulla base di un documento fattura non riconducibile alla reale vendita alla società importatrice e l'aggiunta forfettaria di nolo e assicurazione senza prova che tali spese siano state sostenute o pagate dall'importatore. La Cassazione aveva annullato con rinvio la precedente decisione della CTR; nel nuovo esame la CTR ha ritenuto fondate le censure del riassunte e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di rettifica.
La decisione
L'appello in riassunzione è stato accolto: la CTR ha cassato la precedente pronuncia della stessa CTR (n. 948/10/16) alla luce dei principi di legittimità più recenti e ha confermato la sentenza di primo grado (CTP) che aveva annullato l'avviso di rettifica. Le somme richieste dall'Ufficio (IVA e ricalcolo del valore) sono state ritenute illegittime per carenza probatoria e per errata qualificazione della rappresentanza. Spese compensate per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) 2913/1992, art. 76 (c.d.c.)
I centri di assistenza doganale che operano in regime di procedura domiciliata non devono essere automaticamente qualificati come rappresentanti indiretti; la Corte ritiene che possano operare anche in rappresentanza diretta e non debbano essere considerati dichiaranti di diritto in ogni caso.
Codice Doganale Comunitario (c.d.c.), art. 29
L'Ufficio non può rideterminare il valore in dogana basandosi su documenti che non comprovano la reale cessione alla parte importatrice; la fattura utilizzata dall'Ufficio era priva degli elementi essenziali e non poteva costituire base per la rideterminazione.
Codice Doganale Comunitario (c.d.c.), art. 32
Per aggiungere al valore in dogana voci come nolo e assicurazione è necessario provare che tali spese siano state effettivamente sostenute o pagate dall'importatore; mere indicazioni forfettarie non sono sufficienti.
T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), art. 40
L'art. 40 riserva agli spedizionieri la facoltà di operare in rappresentanza diretta, ma la Corte ritiene che tale facoltà, alla luce del quadro normativo unionale, debba poter essere estesa anche ai Centri di Assistenza Doganale costituiti a norma di legge.
D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36
Richiesta di contenere nella sentenza la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; richiamata la disciplina del processo tributario in ordine alla motivazione.
D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 15-36-63
Norme procedurali e di rito richiamate in motivazione per il dispositivo finale e la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- I Centri di Assistenza Doganale che operano in regime di domiciliazione non devono essere automaticamente considerati rappresentanti indiretti e dichiaranti ai sensi del c.d.c.; possono operare anche in rappresentanza diretta in determinate condizioni.
- La responsabilità per l'IVA all'importazione ricade sul soggetto che risulta debitore dal documento probatorio dell'importazione (il destinatario dei beni). Un intermediario non può essere gravato dell'IVA se ciò gli impedirebbe di esercitare il diritto alla detrazione.
- La rideterminazione del valore in dogana ai sensi dell'art. 29 c.d.c. richiede prove documentali chiare che colleghino la fattura alla transazione tra le parti coinvolte; una fattura priva degli elementi essenziali o riferibile a terzi non può costituire base per l'accertamento.
- Per l'aggiunta al valore di voci come nolo e assicurazione l'Amministrazione deve dimostrare che tali costi sono stati effettivamente sostenuti e pagati dall'importatore; indicazioni forfettarie in verbale non sono sufficienti.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti su questioni complesse (rappresentanza doganale, IVA, valore in dogana), il giudice può disporre la compensazione delle spese tra le parti.
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