Sentenza del 31/08/2021 n. 1067 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - Sentenza - Enunciazione - Tassazione del rapporto contrattuale sottostante - Certezza del rapporto giuridico - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso impugnava l'assoggettamento a tassazione, tramite il principio dell'enunciazione, di un diverso atto richiamato e non registrato. La questione centrale era se l'atto soggetto a registrazione contenesse, in sé, circostanze sufficienti a dare certezza del rapporto giuridico enunciato o se fosse lecito ricorrere a elementi extratestuali per fondare la tassazione dell'atto richiamato.
La decisione
La Corte ha affermato che il principio dell'enunciazione richiede che nell'atto soggetto a registrazione siano enunciate circostanze idonee di per sé a dare certezza del rapporto giuridico enunciato, senza necessità di ricorrere a elementi non contenuti nell'atto. Non è sufficiente che dall'atto emergano elementi dai quali si possa solo dedurre, in via ipotetica, l'esistenza di un altro rapporto: in mancanza di certezza contenuta nell'atto, l'assoggettamento a tassazione dell'atto richiamato non può fondarsi sul solo richiamo.
Norme richiamate
principio dell'enunciazione
Il principio opera solo quando l'atto registrato enunci, in modo autonomo e completo, gli elementi essenziali che danno certezza del rapporto richiamato; non può essere integrato con elementi extratestuali per creare tale certezza.
imposta di registro
Ai fini della tassazione per registro, l'estensione dell'imposta a un atto richiamato non registrato richiede che il titolo e i presupposti sostanziali risultino già in modo chiaro e completo dall'atto sottoposto a registrazione.
Massime di principio
- Perché l'amministrazione possa tassare un atto richiamato tramite l'enunciazione, il documento registrato deve contenere, autonomamente, tutti gli elementi essenziali che definiscono il rapporto richiamato; il mero riferimento non basta.
- Se si è parte privata, inserire nell'atto principale clausole e elementi essenziali del rapporto richiamato (soggetti, oggetto, condizioni economiche, data effettiva) impedisce che la stessa materia venga tassata o interpretata diversamente facendo ricorso a documenti esterni.
- Se l'atto registrato non contiene la necessaria certezza, il contribuente può validamente contestare l'assoggettamento a tassazione dell'atto richiamato invocando la mancata applicabilità del principio di enunciazione.
- L'amministrazione finanziaria che intenda estendere la tassazione deve dimostrare che la certezza del contenuto dell'atto richiamato risulta direttamente dall'atto registrato, senza ricorrere a prove esterne che integrino il contenuto.
- Prassi cautelativa: o si registra direttamente l'atto richiamato, o si incorpora nel testo dell'atto principale gli elementi essenziali del rapporto che si intende far valere ai fini fiscali.
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