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Sentenza

Sentenza del 16/03/2015 n. 542 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Frode IVA - prova - utilizzazioni di documenti acquisiti in sede penale - è possibile - utilizzazione di intercettazioni telefoniche - è possibile. Frode Iva - stato soggettivo dei rappresentanti delle società - non rileva - oggettività degli addebiti - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'utilizzabilità, nel procedimento tributario, delle prove acquisite nell'ambito del procedimento penale, comprese le intercettazioni telefoniche. Contestava inoltre la propria responsabilità fiscale richiamando l'assoluzione in sede penale dei legali rappresentanti delle società coinvolte nella frode. La questione riguardava quindi sia l'efficacia probatoria degli elementi raccolti in sede penale, sia la rilevanza dello stato soggettivo dei rappresentanti societari ai fini dell'accertamento IVA.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. In sede tributaria possono essere utilizzati anche documenti, informazioni e intercettazioni acquisiti nel procedimento penale, purché valutati secondo le regole proprie del processo tributario. L'assoluzione penale dei legali rappresentanti non esclude automaticamente la fondatezza degli addebiti fiscali, poiché l'accertamento tributario può basarsi sull'oggettività delle operazioni e sulla struttura della frode, senza che sia decisivo lo stato soggettivo dei rappresentanti. Tuttavia, il proscioglimento penale può essere valutato per ridurre le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. 472/1997.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 5, D.lgs. 472/1997

    Il proscioglimento o l'assoluzione in sede penale, pur non impedendo necessariamente l'accertamento tributario, può essere considerato ai fini della riduzione delle sanzioni amministrative quando incide sulla valutazione della responsabilità del contribuente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Amministrazione può utilizzare elementi probatori acquisiti in un procedimento penale, comprese le intercettazioni telefoniche, purché siano sottoposti alla valutazione del giudice tributario.
  • L'assoluzione penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale: processo penale e processo tributario hanno oggetto, regole probatorie e finalità differenti.
  • Nelle frodi IVA, soprattutto nelle frodi carosello, possono assumere rilievo decisivo gli elementi oggettivi delle operazioni, dei flussi documentali e della struttura societaria, anche indipendentemente dalla prova dello stato soggettivo del singolo rappresentante.
  • L'assenza di responsabilità penale può comunque incidere sulla quantificazione delle sanzioni amministrative, anche quando non elimina l'imposta accertata.
  • Per contestare efficacemente un accertamento fondato su prove penali non è sufficiente richiamare l'assoluzione: occorre dimostrare l'inattendibilità, l'irrilevanza o l'insufficienza concreta degli elementi utilizzati dall'Amministrazione.

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