Sentenza del 14/03/2019 n. 7248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva ritenuto legittimo il diniego dell’Agenzia delle Entrate. Nel giudizio di cassazione, tuttavia, F. SA ha rinunciato al ricorso con dichiarazione del 31 gennaio 2019. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo e ha compensato integralmente le spese tra le parti, senza pronunciarsi nel merito sulla spettanza del credito d’imposta o sulla qualifica di beneficiaria effettiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate relativo alla richiesta di rimborso di un credito d’imposta di 9.928.125 euro, previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. Il credito riguardava un dividendo distribuito il 3 marzo 2003 dalla controllata italiana H. S.r.l., corrisposto senza ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia aveva inoltre contestato, in via subordinata, che F. SA fosse la beneficiaria effettiva dei dividendi.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989, art. 10, comma 4, lett. b)
La disposizione è indicata come base convenzionale del credito d’imposta richiesto dalla società francese in relazione ai dividendi ricevuti dalla società italiana.
Legge italiana n. 20 del 1992
Ha ratificato in Italia la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3
È richiamato in relazione alla corresponsione del dividendo senza applicazione della ritenuta alla fonte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo e impedisce alla Corte di cassazione di esaminare nel merito le questioni controverse.
- L’estinzione del giudizio non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza o infondatezza del diritto al rimborso: in questo caso la Corte non ha stabilito se il credito d’imposta spettasse realmente.
- Nei contenziosi sui dividendi transfrontalieri, la spettanza dei benefici convenzionali può dipendere anche dalla dimostrazione che il percettore sia il beneficiario effettivo dei dividendi.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti concordano sulla rinuncia e sull’assenza di addebito delle spese, come avvenuto nel caso esaminato.
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