Sentenza del 27/10/2022 n. 31748 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio notificò avviso di accertamento per l'anno 2003 recuperando a tassazione Euro 1.221.345,00 riferiti a svalutazioni di crediti (cessione del quinto/delega di pagamento) ritenuti coperti da garanzia assicurativa e richiedendo una maggiore IVA per Euro 297.859,28 per presunta illegittima detrazione IVA su attività di locazione. La società impugnò; in primo grado fu accolto il ricorso solo sul rilievo IVA; la CTR confermò. La contribuente ricorse in Cassazione sollevando quattro motivi (tra cui la deducibilità delle svalutazioni, l'assenza di processo verbale di constatazione e la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7, L. n.212/2000), mentre l'Agenzia propose un ricorso incidentale sul tema IVA. Poco prima dell'udienza l'Agenzia ha annullato parzialmente in autotutela la contestazione IVA e ha rinunciato al ricorso incidentale. In Cassazione è prevalso il profilo procedurale: dopo accesso presso la sede il verbale di verifica è del 11/12/2007, l'avviso è stato emesso/firmato il 21/12/2007 e notificato il 02/01/2008, quindi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni e senza comprovata urgenza.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale con riferimento al terzo motivo (violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art.12, comma 7, L. n.212/2000), ha dichiarato illegittimo l'atto impositivo emesso ante tempus in assenza di prova dell'urgenza, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso della contribuente annullando l'avviso di accertamento nella sua interezza (tenuto conto anche dell'annullamento parziale in autotutela della contestazione IVA). Ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al ricorso incidentale per rinuncia dell'Agenzia. Ha compensato le spese del doppio grado e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di Cassazione a favore della ricorrente (liquidate in Euro 14.000,00 + 15% spese forfettarie + Euro 200,00 esborsi e accessori di legge).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) art. 71 comma 3 (ora art. 106)
La questione sostanziale riguardava la deducibilità delle svalutazioni di crediti coperti da garanzia assicurativa: il giudice d'appello aveva condiviso l'Ufficio sulla loro indeducibilità, ma la Cassazione non ha esaminato il merito di tale interpretazione perché ha deciso il giudizio sul profilo procedurale (violazione del termine dilatorio).
Legge 27 luglio 2000 n. 212 art. 12 comma 7
Prevede il termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso/verifica, durante il quale non può essere emanato l'avviso di accertamento, salvo specifiche ragioni di urgenza. L'inosservanza del termine determina di per sé l'illegittimità dell'atto emesso prima del decorso del termine; l'onere di provare l'urgenza grava sull'Amministrazione. Il termine si applica a tutte le tipologie di verbali che chiudono le operazioni, anche se meramente descrittivi o relativi ad accessi 'brevi'.
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 artt. 19, 19-bis, 36, 36-bis
Norme sul diritto alla detrazione IVA e sul meccanismo del pro-rata. Erano al centro del rilievo IVA contestato dall'Ufficio; però tale rilievo è stato in parte annullato in autotutela e l'Amministrazione ha rinunciato al ricorso incidentale, per cui la questione non ha inciso sull'esito finale della Cassazione.
Codice di procedura civile art. 360
Articolo invocato per i motivi di cassazione (vizi di legge e motivazione); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione della L. n.212/2000 art.12, comma 7.
Codice di procedura civile art. 384
Consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non residuano accertamenti di fatto; la Corte ha esercitato tale potere accogliendo il ricorso della contribuente e decidendo nel merito l'annullamento dell'avviso.
Massime di principio
- Dopo un accesso/verifica presso la sede del contribuente l'Ufficio deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dall'emissione/consegna del verbale di chiusura prima di emanare l'avviso di accertamento, salvo che provi specifiche e concrete ragioni di urgenza.
- Il termine dilatorio si applica a qualsiasi verbale che chiuda le operazioni di accesso/verifica, indipendentemente dalla sua denominazione formale o dalla natura meramente descrittiva o istruttoria del verbale.
- L'onere di provare l'esistenza di ragioni di urgenza che giustifichino l'emissione anticipata dell'avviso grava sull'Amministrazione finanziaria; la mera omissione della motivazione di urgenza nell'atto non è né sufficiente né necessaria: ciò che conta è l'effettiva presenza dell'urgenza, documentata dall'Ufficio.
- La violazione del termine dilatorio comporta, di regola, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus e può determinare l'annullamento dell'intero avviso, indipendentemente dall'esito dei rilievi sostanziali, quando non sussistano ragioni d'urgenza provate.
- L'annullamento parziale in autotutela da parte dell'Amministrazione e la conseguente rinuncia al ricorso incidentale possono determinare la cessazione di parte della controversia; tuttavia, questioni procedurali rilevanti possono comunque portare all'annullamento dell'intero atto.
- Nel contenzioso tributario, anche se il giudice d'appello ha esaminato e deciso profili sostanziali (es. deducibilità di svalutazioni, diritto alla detrazione IVA), un vizio procedurale grave relativo al rispetto delle garanzie del contraddittorio può prevalere e condurre all'accoglimento del ricorso del contribuente.
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