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Sentenza

Sentenza n. 947/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3094/2024, depositata e resa pubblica il 11.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9773/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500 mediante carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi euro 1.000, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 luglio 2025, unitamente all’attestazione di conformità, ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’azione di ottemperanza era ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che erano rispettati i termini processuali e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio complessivo di euro 1.000 e pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di persistente inerzia. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, non potendo l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa giustificare l’inadempimento del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l’adempimento spontaneo, anche successivo all’insediamento del commissario, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. La liquidazione della penale maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non vi si conformi.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, mediante astreinte.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato da eseguire.

  • art. 1 c.p.a.

    La funzione compulsiva dell’astreinte è collegata al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente agli obblighi derivanti dal caso deciso.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di darvi esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin dall’origine un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza successiva al termine assegnato per l’adempimento, cessazione al momento dell’adempimento spontaneo e limite massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l’amministrazione del potere di adempiere: fino all’effettivo intervento sostitutivo può configurarsi un esercizio concorrente del potere, sicché l’astreinte può cessare con l’adempimento spontaneo dell’amministrazione anche dopo l’insediamento del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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