Sentenza n. 5447/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 4022/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sez. Lav., all’esito del giudizio R.G. n. 6469/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 4022/2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione lavoro, notificata l’8 luglio 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero alla relativa assegnazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato né chiarito l’inadempimento allegato dalla ricorrente. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa esecutiva. Ha affermato che il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo il pagamento degli interessi legali sino al saldo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori se dovuti, con rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 1 legge n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e da eseguire mediante l’assegnazione della carta docente.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l’inadempimento del debitore pubblico rispetto a un giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione al diritto riconosciuto dal titolo giudiziale, senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali già accertati con il giudicato.
- L’Amministrazione obbligata deve eseguire il giudicato entro il termine fissato dal giudice; in caso di inerzia, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato.
- Nell’esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento degli interessi legali sino al saldo.
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