Cassazione Penale, Sentenza n. 4038/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il ristoro per condizioni detentive inumane e degradanti ai sensi dellart. 35-ter Ord. pen., denunciando in particolare la protratta mancanza di acqua calda durante più periodi di detenzione presso le case circondariali di Cuneo e di Spoleto e la presenza di uno spioncino che violerebbe la riservatezza del bagno. In primo grado parte delle richieste erano state dichiarate inammissibili per preclusione di giudicato (periodo a Cuneo), era stato concesso indennizzo per il periodo 22 luglio 2017 - 9 gennaio 2018 per mancata erogazione dellacqua calda a Spoleto, e negato per gli altri periodi ritenuti disservizi occasionali. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dellart. 35-ter e carenze motivazionali, sostenendo come fatto nuovo provvedimenti favorevoli adottati nei confronti di altri detenuti e allegando che il guasto allimpianto idrico sarebbe perdurato fino al 10 gennaio 2020; denunciava inoltre violazione dellart. 3 CEDU per lo spioncino.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio della preclusione del giudicato esecutivo e le norme che impediscono di riproporre questioni gia decise, salvo la deduzione di elementi nuovi e sopravvenuti. Ha ritenuto che le decisioni favorevoli a terzi non costituiscano fatto nuovo idoneo a rimettere in discussione il giudicato, essendo meri orientamenti divergenti che andavano impugnati. Ha inoltre escluso il sindacato di merito sulla completezza e coerenza della motivazione, essendo il controllo in sede di reclamo giurisdizionale ed esecuzione limitato a profili di illegittimità; ha osservato che la deduzione del perdurare del guasto non era dimostrata con allegazione degli atti richiamati. La censura relativa allart. 3 CEDU è stata ritenuta generica e priva di sviluppo argomentativo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen.
Fondamento normativo della domanda di ristoro per condizioni detentive inumane o degradanti; la Corte ha escluso la violazione dedotta in cassazione perché la valutazione di fatto competeva al giudice del merito e le censure motivazionali non sono sindacabili in questa sede
art. 649 cod. proc. pen.
Principio generale della preclusione del giudicato applicabile anche al settore dell'esecuzione penale; impedisce di riproporre questioni gia esaminate e decise
art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Norma che esplicita la preclusione della riproposizione delle medesime questioni gia decise con provvedimento impugnabile, confermando lapplicazione del principio del giudicato in materia esecutiva
art. 3 CEDU
Richiamato dal ricorrente per la tutela contro trattamenti inumani o degradanti e per la tutela della riservatezza; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specifici elementi di prova e di argomentazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e lapplicazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o irrituale; applicata per condannare il ricorrente a versare euro tremila
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi allirritualità dellimpugnazione, quale base giustificativa della misura irrogata alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il giudicato esecutivo preclude la riproposizione di questioni gia decise: per ottenere la revisione bisogna allegare elementi nuovi, effettivamente sopravvenuti o pregressi ma non valutati dal giudice.
- Le decisioni favorevoli a terzi non costituiscono di per sé fatti nuovi idonei a rimuovere il giudicato: sono esigenze di coordinamento giurisprudenziale e, se insoddisfacenti, vanno impugnate nei rispettivi giudizi.
- In materia di reclamo giurisdizionale per condizioni detentive (artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen.) il sindacato in sede di legittimità è limitato a profili di violazione di legge; le critiche alla motivazione di merito sono in genere inammissibili se non fondate su vizio di diritto.
- Chi deduce fatti o documenti a supporto del ricorso deve allegarli integralmente o rendere autosufficiente la censura: riferimenti generici ad atti non prodotti possono determinare linammissibilita.
- Denunciare violazioni della Convenzione europea dei diritti delluomo richiede argomentazione specifica e prova delle lesioni; affermazioni generiche sono inefficaci.
- Ricorsi infondati o formalmente irrituali possono comportare sanzioni economiche, incluse spese e contributi alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza prima di impugnare.
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