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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4038/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il ristoro per condizioni detentive inumane e degradanti ai sensi dellart. 35-ter Ord. pen., denunciando in particolare la protratta mancanza di acqua calda durante più periodi di detenzione presso le case circondariali di Cuneo e di Spoleto e la presenza di uno spioncino che violerebbe la riservatezza del bagno. In primo grado parte delle richieste erano state dichiarate inammissibili per preclusione di giudicato (periodo a Cuneo), era stato concesso indennizzo per il periodo 22 luglio 2017 - 9 gennaio 2018 per mancata erogazione dellacqua calda a Spoleto, e negato per gli altri periodi ritenuti disservizi occasionali. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dellart. 35-ter e carenze motivazionali, sostenendo come fatto nuovo provvedimenti favorevoli adottati nei confronti di altri detenuti e allegando che il guasto allimpianto idrico sarebbe perdurato fino al 10 gennaio 2020; denunciava inoltre violazione dellart. 3 CEDU per lo spioncino.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio della preclusione del giudicato esecutivo e le norme che impediscono di riproporre questioni gia decise, salvo la deduzione di elementi nuovi e sopravvenuti. Ha ritenuto che le decisioni favorevoli a terzi non costituiscano fatto nuovo idoneo a rimettere in discussione il giudicato, essendo meri orientamenti divergenti che andavano impugnati. Ha inoltre escluso il sindacato di merito sulla completezza e coerenza della motivazione, essendo il controllo in sede di reclamo giurisdizionale ed esecuzione limitato a profili di illegittimità; ha osservato che la deduzione del perdurare del guasto non era dimostrata con allegazione degli atti richiamati. La censura relativa allart. 3 CEDU è stata ritenuta generica e priva di sviluppo argomentativo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Fondamento normativo della domanda di ristoro per condizioni detentive inumane o degradanti; la Corte ha escluso la violazione dedotta in cassazione perché la valutazione di fatto competeva al giudice del merito e le censure motivazionali non sono sindacabili in questa sede

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Principio generale della preclusione del giudicato applicabile anche al settore dell'esecuzione penale; impedisce di riproporre questioni gia esaminate e decise

  • art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che esplicita la preclusione della riproposizione delle medesime questioni gia decise con provvedimento impugnabile, confermando lapplicazione del principio del giudicato in materia esecutiva

  • art. 3 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per la tutela contro trattamenti inumani o degradanti e per la tutela della riservatezza; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specifici elementi di prova e di argomentazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e lapplicazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o irrituale; applicata per condannare il ricorrente a versare euro tremila

  • Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi allirritualità dellimpugnazione, quale base giustificativa della misura irrogata alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudicato esecutivo preclude la riproposizione di questioni gia decise: per ottenere la revisione bisogna allegare elementi nuovi, effettivamente sopravvenuti o pregressi ma non valutati dal giudice.
  • Le decisioni favorevoli a terzi non costituiscono di per sé fatti nuovi idonei a rimuovere il giudicato: sono esigenze di coordinamento giurisprudenziale e, se insoddisfacenti, vanno impugnate nei rispettivi giudizi.
  • In materia di reclamo giurisdizionale per condizioni detentive (artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen.) il sindacato in sede di legittimità è limitato a profili di violazione di legge; le critiche alla motivazione di merito sono in genere inammissibili se non fondate su vizio di diritto.
  • Chi deduce fatti o documenti a supporto del ricorso deve allegarli integralmente o rendere autosufficiente la censura: riferimenti generici ad atti non prodotti possono determinare linammissibilita.
  • Denunciare violazioni della Convenzione europea dei diritti delluomo richiede argomentazione specifica e prova delle lesioni; affermazioni generiche sono inefficaci.
  • Ricorsi infondati o formalmente irrituali possono comportare sanzioni economiche, incluse spese e contributi alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza prima di impugnare.

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